Cassazione Civile, Ordinanza n. 35619/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un debitore, di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in ambito di riscossione coattiva. Nei gradi di merito l'opposizione era stata respinta; in appello il giudice tributario aveva confermato il rigetto ritenendo che l'agente della riscossione avesse prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica delle cartelle presupposte e che, invece, l'appellante avesse formulato contestazioni generiche, sia quanto alla correlazione tra le doglianze e i singoli atti, sia quanto al disconoscimento delle copie prodotte, non specificato in modo chiaro e univoco con riferimento a ciascun documento. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, in sostanza, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sostenendo che, a fronte del disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte e della dedotta omessa notifica delle cartelle, il giudice avrebbe dovuto ordinare il deposito degli originali degli atti e, in mancanza di istanza di verificazione, avrebbe dovuto reputare non provata la notifica delle cartelle esattoriali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente incardinata nel vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà tendeva a prospettare una violazione di legge in materia di utilizzazione di documenti disconosciuti; soprattutto, però, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che il disconoscimento era stato generico e non specifico, sia con riguardo ai singoli atti di notifica sia con riguardo alla conformità delle copie agli originali. La Corte ha ribadito che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere chiara e circostanziata, indicando specificamente il documento contestato e gli aspetti di difformità rispetto all'originale; in difetto, la contestazione è inefficace. Ne è conseguito il rigetto in rito del ricorso, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della parte intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto controverso
Il motivo non può essere usato per dedurre, in realtà, una violazione di legge o per censurare una decisione che non abbia omesso un fatto decisivo, ma abbia valutato la specificità e l'efficacia del disconoscimento documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in sede di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della reale ragione della decisione comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può essere formulata con clausole di stile o in termini generici, ma deve essere chiara, circostanziata e riferita specificamente al singolo documento e ai profili di difformità dedotti.
- Il disconoscimento generico della documentazione non è idoneo a spostare l'onere di produrre gli originali o a rendere automaticamente non provata la notifica degli atti presupposti.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito mascherare una doglianza di violazione di legge sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto, se in realtà si contesta il modo in cui il giudice ha valutato l'efficacia di un disconoscimento documentale.
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