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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15922/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico del ricorrente per le ipotesi di concorso in turbativa d'asta continuata e corruzione propria aggravata relative ad appalti comunali affidati alla Dervit S.p.A., di cui De Rosa era legale rappresentante. Il ricorrente deduceva: (1) incompetenza territoriale del G.i.p. di Salerno rispetto al luogo di consumazione del reato di corruzione; (2) violazione e errata applicazione dell'art. 274 lett. a) e c) c.p.p., contestando la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione dei reati come giustificazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione di incompetenza territoriale fosse ormai improponibile in questa sede cautelare poiché il procedimento è passato alla fase dibattimentale (decreto di citazione a giudizio e prima udienza già fissata), rendendo la decisione sulla competenza prerogativa del giudice della cognizione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha escluso che il concreto rischio di inquinamento probatorio potesse essere attribuito al ricorrente in modo diretto, essendo i fatti idonei a tale rischio riferibili soprattutto al Sindaco Alfieri e ai suoi collaboratori; tuttavia ha confermato che sussisteva un pericolo di reiterazione del reato, motivando la necessità della misura con la posizione dominante del ricorrente nel settore, la struttura familiare e di controllo della Dervit S.p.A. e la possibile persistenza di leve economiche e relazionali tali da consentire la reiterazione. Le dimissioni del ricorrente dalla carica non sono state ritenute sufficienti ad escludere il pericolo di reiterazione. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv., 110, 112, 353, 61 n. 9 c.p.

    Norme penali richiamate per la qualificazione delle condotte relative alla turbativa d'asta e alle circostanze aggravanti; la Corte le usa per sintetizzare il quadro accusatorio supportante la misura cautelare

  • artt. 110, 319, 319-bis, 321 c.p.

    Norme penali richiamate con riferimento al reato di corruzione propria e ai concorsi di persone; la motivazione prende tali articoli come base della contestazione penale che giustifica l'adozione di misure cautelari quando sussistono esigenze cautelari

  • art. 27 c.p.p.

    Norma richiamata in tema di determinazione della competenza per territorio; la Corte sottolinea che la decisione sulla competenza va rimessa al giudice procedente nella fase di cognizione quando il procedimento è passato al dibattimento

  • art. 279 c.p.p.

    Richiamata per spiegare l'effetto del passaggio del procedimento a una fase diversa (cognizione): il giudice che deciderebbe ora sulla competenza territoriale diventerebbe comunque incompetente per effetto del cambiamento di fase

  • art. 274 lett. a) e c) c.p.p.

    Criteri per l'applicazione della misura cautelare: lett. a) per il pericolo di inquinamento probatorio e lett. c) per il pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto non dimostrato il diretto rischio di inquinamento probatorio a carico del ricorrente, ma ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione sulla base della posizione aziendale, dei legami familiari e della continuità gestionale della Dervit S.p.A.

Massime di principio

  • Se il procedimento passa alla fase dibattimentale, le censure sulla competenza territoriale sollevate in un subprocedimento cautelare diventano in gran parte improponibili davanti alla Cassazione e saranno decise dal giudice della cognizione.
  • Per giustificare una misura cautelare per pericolo di inquinamento probatorio è necessario dimostrare condotte concrete, dirette e riferibili al singolo indagato; comportamenti di altri coindagati non sono automaticamente attribuibili.
  • Il rischio di reiterazione può essere adeguatamente motivato anche quando il soggetto ha rassegnato dimissioni, se permangono strutture di controllo, partecipazioni societarie o leve economiche che consentono di continuare l'attività criminosa.
  • La struttura proprietaria e i rapporti di controllo (es. società a gestione familiare, percentuali rilevanti di capitale detenute dai familiari) sono elementi valutabili dal giudice come indice della concreta possibilità di reiterazione.
  • La mera affermazione di assenza di pericolo probatorio non è sufficiente: il giudice deve valutare tutte le circostanze fattuali e di contesto, comprese modalità di comunicazione occulta e manipolazione documentale, anche se tali condotte risultano riferibili principalmente ad altri indagati.
  • La richiesta di giudizio immediato e il passaggio alla cognizione incidono sul valore pratico delle pronunce cautelari impugnate, rendendo spesso inammissibili o irrilevanti davanti alla Corte questioni che devono essere affrontate in dibattimento.

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