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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06477/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 29/05/2024, articolava tre censure: (1) mancata concessione dei benefici di legge, dedotta per la prima volta in cassazione, senza che risulti essere stata proposta come specifico motivo di appello; (2) vizio motivazionale sul rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, censura ritenuta generica e priva dei requisiti di specificità; (3) eccessività del trattamento sanzionatorio, contestato in cassazione nonostante la pena fosse stata sorretta da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, con doglianza giudicata inammissibile perché attinente a valutazioni discrezionali del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile in cassazione la doglianza sulla mancata concessione dei benefici di legge quando l'istanza non sia stata previamente formulata in appello; ha escluso la specificità del motivo sul diniego di rinvio per legittimo impedimento; ha inoltre affermato che la determinazione della pena, se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, resta insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici; la genericità o l'apparenza della censura ne determinano l'inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena può essere adeguatamente motivata mediante il richiamo agli elementi di personalità del reato e del reo ritenuti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata concessione dei benefici di legge non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa richiesta non è stata proposta nel giudizio di merito.
  • Il requisito di specificità del motivo di ricorso esige una critica argomentata e correlata alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello non è sufficiente.
  • La censura sul diniego di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, è inammissibile per genericità.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il giudice può assolvere l'onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio anche mediante richiami sintetici agli elementi dell'art. 133 c.p., specie quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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