Cassazione Penale, Sentenza n. 15599/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bonafortuna impugna l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal Gip, contestando: a) l'insussistenza di gravità indiziaria e l'erronea attribuzione a lui del ruolo di "organizzatore" dell'associazione per delinquere finalizzata a frodi tributarie e autoriciclaggio, sostenendo che le attività contestate rientravano in ordinarie mansioni di contabilità; b) la mancanza delle esigenze cautelari, in particolare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte e l'assenza di pericolo concreto di inquinamento probatorio, considerata anche la cessazione del rapporto lavorativo con la Italpetroli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo quanto alla sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma 1 lett. a) (pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova): ha ritenuto la motivazione della decisione di merito carente e affermativa senza spiegare concretamente perché la persona del Bonafortuna potesse ostacolare le indagini; in relazione a questo profilo l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: il primo motivo (contestazione della gravità indiziaria e del ruolo di organizzatore) è stato ritenuto generico e inammissibile; il giudice ha invece ritenuto corretta la valutazione sul pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c), quindi quella parte della conferma è stata mantenuta.
Norme richiamate
Richiamato per indicare la costituzione del Tribunale ai fini dell'adozione/conferma di misure cautelari; contesto procedurale.
Norma che disciplina l'associazione a delinquere: la decisione valuta la partecipazione e il ruolo organizzativo dell'indagato all'interno del sodalizio.
Riguarda l'autoriciclaggio; il reato è contestato nell'ambito del medesimo quadro indiziario.
il termine "gravi indizi di colpevolezza"
Stabilisce il criterio dei 'gravi indizi' per l'imposizione di misure cautelari: la Corte richiama che si tratta di valutazione prognostica rivolta alla qualificata probabilità di condanna, da effettuare sullo stato degli atti.
Elenca le esigenze cautelari che giustificano la limitazione della libertà personale (tra cui lett. a) pericolo per l'acquisizione delle prove e lett. c) pericolo di reiterazione); la decisione analizza separatamente l'idoneità di tali esigenze nel caso concreto.
art. 274 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Interpretata come pericolo concreto che l'indagato possa ostacolare l'acquisizione o la genuinità delle prove; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito insufficiente su questo punto.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda il pericolo di reiterazione: la Corte ha confermato che, quando le condotte sono professionali, continui e associative, può sussistere una concreta capacità di ripetizione, indipendentemente dalla mera individuazione di 'occasioni prossime'.
Richiamato nelle censure sulla motivazione; la Corte valorizza i limiti di rilevanza dei motivi di cassazione che non si confrontano adeguatamente con la motivazione del giudice di merito.
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Citato nel contesto del dovere del giudice cautelare di valutare gli elementi probatori ai fini della decisione incidentale; ricade nell'analisi dei criteri di valutazione degli indizi.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro delle regole di giudizio della decisione finale (prescrizione della non colpevolezza se non superato il dubbio ragionevole), utile per calibrare il giudizio prognostico cautelare in rapporto al prevedibile esito del processo.
Citato a supporto del principio generale sul giudizio prognostico: la valutazione della pericolosità si fonda sulla componente storica delle condotte.
Massime di principio
- Per ottenere o difendere una misura cautelare il giudice deve motivare specificamente come gli elementi raccolti costituiscano "gravi indizi" in una prospettiva prognostica rivolta alla qualificata probabilità di condanna; non è sufficiente una motivazione meramente assertiva.
- Il ruolo di "organizzatore" in un'associazione criminale richiede che la condotta sia strutturalmente essenziale per il conseguimento delle finalità associative; valutazioni basate su continuità di operatività, movimenti di conti e compiti gestionali possono fondare tale attribuzione se adeguatamente motivate.
- Le intercettazioni foniche hanno valore probatorio in sede cautelare se la loro interpretazione dal giudice di merito non appare travisata o manifestamente illogica; la Cassazione non rivede il peso dato alle intercettazioni se la motivazione è coerente.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere fondata sulle modalità professionali e associative delle condotte pregresse; l'assenza di rapporti attuali non esclude automaticamente il rischio se dal passato emergono indicatori di capacità e tendenza a ripetere reati analoghi.
- Il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova richiede una motivazione concreta che colleghi la persona al rischio di inquinamento; motivazioni generiche o affermazioni non illustrate nei fatti possono portare all'annullamento della misura su quel profilo.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: l'argomentazione meramente rivalutativa degli elementi di prova senza specifici rilievi di illogicità o travisamento è spesso dichiarata inammissibile.
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