Cassazione Penale, Ordinanza n. 37039/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 2 ottobre 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato, commesso il 21 settembre 2018. Con il primo motivo, deducendo un vizio processuale, ha sostenuto che mancasse una rituale querela della persona offesa e, quindi, la condizione di procedibilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge, contestando la valutazione delle circostanze del caso e sostenendo che esse escludessero la commissione del reato da parte sua.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: il furto aggravato commesso il 21 settembre 2018 era procedibile d’ufficio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; inoltre, il 7 aprile 2021 la persona offesa si era costituita parte civile. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e diretto a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza una specifica censura di legittimità né un’effettiva denuncia di travisamento della prova, non consentita in sede di cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa ravvisata nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., commesso il 21 settembre 2018, era procedibile d'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022; in data 7 aprile 2021 era intervenuta costituzione di parte civile
Per il furto aggravato commesso nel 2018, la procedibilità era d’ufficio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; nel caso concreto, la costituzione di parte civile era inoltre intervenuta il 7 aprile 2021.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
il primo motivo di ricorso - che deduce sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il difetto della condizione di procedibilità in ragione della mancata presentazione di rituale querela da parte della persona offesa - è manifestamente infondato
La censura processuale relativa alla mancanza di querela è manifestamente infondata quando, per il reato e il tempo di commissione considerati, la procedibilità era d’ufficio.
all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali e, ravvisata la colpa nell’evidente inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.
Massime di principio
- La procedibilità del reato va determinata in base alla disciplina applicabile al momento del fatto: nel caso deciso, il furto aggravato commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 era procedibile d’ufficio.
- In sede di cassazione non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto mediante censure generiche che si limitino a proporre una lettura alternativa delle circostanze, senza individuare uno specifico vizio di legittimità o denunciare effettivamente il travisamento della prova.
- All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali; la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende richiede che siano ravvisabili profili di colpa nell’inammissibilità.
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