Sentenza n. 530/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente, con interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto e documentato la notificazione della sentenza all’amministrazione, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha comunicato che Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione della carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza, mediante accredito del voucher. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’obbligazione riconosciuta dalla sentenza ottemperanda era stata effettivamente adempiuta e che tale adempimento risultava documentato. Il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale e causale, poiché l’esecuzione era intervenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 250 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice del lavoro e successivamente accreditato dall’amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto, oltre al beneficio principale, interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato indicato quale presupposto per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’obbligo risultante dal giudicato e tale adempimento è effettivamente documentato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, quando l’esecuzione sia avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto a seguito dell’iniziativa giudiziale del creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soddisfazione sopravvenuta della pretesa sostanziale non impedisce la regolazione delle spese secondo la soccombenza, valutata in relazione alla condotta dell’amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
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