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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22225/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/11/2024. Ha censurato, da un lato, la ritenuta responsabilità sulla base dell'assunto che egli si trovasse in stato di semi-incoscienza derivante dall'assunzione di sostanza stupefacente; dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, osservando che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che lo stato di incoscienza fosse dimostrato e aveva comunque negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità della condotta, consistita in plurime violazioni della misura cautelare commesse nella medesima giornata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione valorizza la gravità della condotta e la reiterazione delle violazioni, e il ricorso che non si confronta con tale ratio è generico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • La deduzione di uno stato di semi-incoscienza o alterazione deve essere supportata in modo concreto; se il giudice di merito lo ritiene indimostrato, la censura che non aggredisce tale passaggio motivazionale non è ammissibile.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima quando il giudice valorizza elementi negativi della condotta, come la gravità del fatto e la pluralità delle violazioni, e tale valutazione è censurabile solo con critica puntuale alla motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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