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Sentenza

Sentenza del 14/02/2024 n. 73 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento IMU - Difetto motivazione - Illegittimità per esenzione - Determinazione valore errata - Non sussistono - Recupero - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017 relativi a un'unità immobiliare (p.lla xxxx) censita a Perugia. Il ricorrente deduceva: difetto di motivazione degli avvisi (mancata allegazione atti presupposti, mancata indicazione della rendita catastale e del criterio di calcolo), illegittimità dell'assoggettamento perché la p.lla sarebbe una corte esterna non soggetta a IMU o comunque parte di un'unica abitazione con altre unità di proprietà della stessa contribuente (esenzione prima casa), errata determinazione del valore imponibile e dell'imposta, e prescrizione per l'anno 2016.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto l'appello. Ha ritenuto inammissibile la memoria integrativa del Comune depositata oltre il termine perentorio. Sul merito ha confermato la legittimità degli avvisi: la motivazione è adeguata perché l'atto indica norme e identificativi catastali consentendo al contribuente di difendersi; la p.lla risulta graffata con altra particella e la graffatura costituisce una sola unità ai fini del diritto reale; ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale l'art. 13, co. 2, d.l. 201/2011 richiede espressamente che si tratti di "immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare", quindi non è applicabile la giurisprudenza ICI che ammette più unità funzionalmente unite; poiché la contribuente beneficia dell'esenzione per un'altra unità, l'avviso relativo alla seconda unità è legittimo. La determinazione del valore imponibile è stata effettuata secondo le regole di legge (rendita catastale e moltiplicatori) ed è verificabile, perciò la generica eccezione di sproporzione non è fondata. Spese a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 13, co. 2, d.l. n. 201/2011 (IMU)

    "immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"

    La norma richiede, oltre a residenza e dimora abituale, che l'abitazione principale sia una unica unità catastale; interpretazione di stretta portata che esclude l'applicazione della più ampia giurisprudenza ICI sulle unità funzionalmente aggregate.

  • art. 8, co. 2, d.lgs. n. 504/1992 (ICI)

    Norma ICI definiva abitazione principale senza richiedere l'essere "unica unità immobiliare"; la giurisprudenza formatasi su tale norma non è direttamente applicabile alla diversa previsione dell'IMU.

  • Corte di Cassazione, sent. n. 20368/2018

    Conferma che la giurisprudenza ICI non si applica al regime IMU in materia di esenzione prima casa quando la norma IMU richiede l'unicità catastale.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce termini per la produzione di memorie integrative (termini perentori: dieci giorni prima dell'udienza); memorie depositate oltre il termine sono inammissibili.

  • Regole di determinazione del valore IMU (rendita catastale e moltiplicatori previsti per legge)

    Il valore imponibile si determina applicando alla rendita catastale i coefficienti/multiplicatori previsti dalla normativa; tale calcolo è predeterminato per legge e verificabile dal contribuente, quindi una contestazione generica non è sufficiente per annullare l'accertamento.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per l'abitazione principale richiede che l'immobile sia iscritto o iscrivibile come unica unità catastale: più unità catastali, anche se funzionalmente collegate, non possono beneficiare contemporaneamente dell'agevolazione salvo diversa previsione normativa.
  • La graffatura catastale collega particelle e può farle costituire una sola unità ai fini del tributo; l'omissione materiale di un identificativo nell'avviso non è decisiva se il contribuente può comunque identificare l'oggetto dell'accertamento.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata se indica le ragioni di fatto e di diritto e gli identificativi catastali che consentono al contribuente di difendersi; la mancata indicazione esplicita della rendita o del dettaglio del calcolo non invalida automaticamente l'atto quando il criterio è predeterminato per legge.
  • Per impugnare la determinazione del valore imponibile è necessario indicare elementi concreti che dimostrino l'errore nei dati catastali o nel calcolo legale; mere asserzioni di sproporzione sono insufficienti.
  • In sede processuale, rispettare i termini per il deposito delle memorie integrative (art. 32 d.lgs. 546/1992): documenti depositati oltre il termine perentorio sono inammissibili e possono essere esclusi dal giudice.
  • Prassi consigliata per contribuenti in situazioni analoghe: verificare lo stato catastale (graffature, subalterni), richiedere, se necessario, la rettifica o l'unificazione catastale prima di chiedere l'agevolazione; produrre documentazione probatoria puntuale (censimenti, planimetrie, certificazioni di habitabilità/residenza) se si sostiene che più unità costituiscono una sola abitazione.

Testo integrale

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