Sentenza del 13/02/2024 n. 3956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la cartella esattoriale per sanzioni, interessi e accessori relativi al mancato versamento dell’imposta speciale sulle assicurazioni per l’anno 2011. Novit sosteneva che l’omissione non fosse imputabile alla società: il 7 aprile 2011 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, a quella data, il termine di pagamento non era ancora scaduto; successivamente, le regole della procedura concorsuale le impedivano di pagare autonomamente. L’Agenzia ha proposto tre motivi: motivazione apparente della sentenza di merito; erronea esclusione della responsabilità per il mancato versamento e delle sanzioni; omesso esame della tesi secondo cui l’imposta sarebbe scaduta al cessare dell’attività assicurativa, coincidente con la liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia, confermando l’esito favorevole a Novit dei giudizi di merito. Il primo motivo è infondato perché la sentenza impugnata esponeva una motivazione comprensibile e controllabile. Il secondo è infondato: non si può imputare un inadempimento colpevole per un tributo il cui termine non era ancora scaduto prima della procedura, mentre dopo l’apertura della liquidazione coatta il pagamento era soggetto alle regole concorsuali e non poteva essere effettuato autonomamente dalla società o dagli organi della procedura. Il terzo è infondato: anche ipotizzando la scadenza dell’imposta al cessare dell’attività, la cessazione coincideva con la liquidazione e la società non poteva più disporre liberamente delle proprie risorse; inoltre, il motivo sollecitava una non consentita rivalutazione del merito. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 8.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie e agli accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo non consente di imputare a lui o agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonis non sono ancora scaduti e, dopo tale dichiarazione, in ragione dell'applicazione delle regole del concorso, il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura.
Ai fini della responsabilità sanzionatoria tributaria è necessaria una condotta colpevole. Se il tributo non è ancora scaduto prima dell’apertura della procedura concorsuale e, dopo, il pagamento non può essere validamente eseguito fuori dalle regole del concorso, l’omissione non è imputabile né al contribuente né agli organi della procedura.
Art. 2752 c.c.
Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata, potendo l'amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato "in bonis", sia perché il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore, tanto che con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, sia perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario.
La procedura concorsuale non cancella la soggettività tributaria del contribuente né rinvia automaticamente l’esigibilità delle sanzioni fino al ritorno in bonis. I crediti sanzionatori sorti per violazioni anteriori restano soggetti alle regole concorsuali e alla disciplina dei crediti tributari.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
La nullità ricorre quando mancano i motivi della decisione oppure le argomentazioni sono solo apparenti e non consentono di individuare la ragione della pronuncia. Nel caso concreto la motivazione era invece coerente e riconoscibile, quindi il vizio non sussisteva.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Pertanto, e denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il motivo di omesso esame o vizio motivazionale non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove. In Cassazione rilevano soltanto anomalie radicali della motivazione, riconoscibili dal testo della sentenza, non una semplice insufficienza argomentativa o una diversa lettura dei fatti.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se la scadenza del tributo è successiva all’apertura di una procedura concorsuale, l’omesso pagamento non comporta automaticamente una violazione colpevole: occorre considerare che prima della procedura il termine non era scaduto e che dopo il pagamento è regolato dalla disciplina concorsuale.
- La liquidazione coatta amministrativa non autorizza il pagamento individuale di debiti soggetti alla procedura. L’amministrazione deve far valere i propri crediti secondo le regole del concorso, senza imputare al contribuente o agli organi della procedura un’omissione non colpevole.
- La conclusione va distinta per le violazioni già commesse prima della procedura: le relative sanzioni non sono automaticamente cancellate o rinviate fino al ritorno in bonis, ma sono crediti da trattare secondo le regole concorsuali.
- In Cassazione, la censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non rende percepibile il percorso logico o la ratio decidendi; non basta contestare la sufficienza delle argomentazioni.
- Il ricorso per Cassazione non consente una nuova ponderazione delle prove né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi dei vizi previsti dalla legge.
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