Sentenza del 14/02/2024 n. 522 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento emessi per il periodo 2016-2019 per presunta 'esterovestizione': l'Ufficio sosteneva che la società avesse fittiziamente localizzato la propria residenza all'estero, che il rapporto di locazione costituito in Italia fosse di natura commerciale e che la società dovesse essere considerata "società di comodo" ai sensi dell'art. 30 L. n. 724/1994. La contribuente contestava la qualificazione, dichiarando il reddito di fabbricato e il versamento IRES conformemente agli artt. 23 e ss. DPR n. 917/1986, producendo bilanci e documentazione sugli assets esteri e sostenendo che il mero possesso di immobili in Italia non costituisce stabile organizzazione né prova di natura commerciale dei canoni percepiti.
La decisione
Appello dell'Agenzia delle Entrate respinto: la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'Ufficio non abbia assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. né abbia fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittiziosa sede estera o la natura commerciale dei contratti di locazione. La Corte ha inoltre osservato che la residenza effettiva in Italia o il fatto che l'amministratore risieda nell'immobile non sono, da soli, sufficienti a qualificare il rapporto come attività d'impresa o a configurare una stabile organizzazione. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del grado di appello (euro 3.500,00).
Norme richiamate
DPR n. 917/1986 (TUIR) art. 73
Prevede la presunzione di residenza fiscale e la disciplina per individuare la residenza; la Corte ricorda che la presunzione non esonera l'Amministrazione dall'onere di provare la fittizietà della sede estera, ma può essere utilizzata come mezzo probatorio quando sussistono indici
Stabilisce l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito la prova richiesta per dimostrare l'esterovestizione e la natura commerciale della locazione
Disciplina la presunzione di "società di comodo" e i relativi test di operatività/redditività; la Corte ha rilevato che l'Ufficio non ha applicato correttamente o dimostrato i presupposti per ricorrere alla disciplina
Definisce l'attività d'impresa e gli elementi necessari per ritenere un'attività commerciale; la Corte ha ricordato che il mero percepimento di canoni di locazione non implica automaticamente attività d'impresa
art. 55; artt. 23, 25, 26, 36, 151, 6 (citati nelle difese)
Art. 55 richiamato nella discussione sulla rilevanza del canone come ricavo commerciale; gli artt. richiamati nelle memorie difensive sono utilizzati a sostegno della qualificazione del reddito come reddito fondiario e della corretta imposizione dichiarata dalla società
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria conserva l'onere della prova per dimostrare l'esterovestizione: la presunzione di residenza prevista dall'art. 73 TUIR facilita la prova ma non la sostituisce; occorrono elementi o indici concreti e documentati.
- Il mero possesso di un immobile in Italia o la residenza dell'amministratore nell'immobile non sono di per sé sufficienti a qualificare la società come residente per esclusione della posizione estera né a trasformare automaticamente i canoni di locazione in reddito d'impresa.
- Per ritenere la sussistenza di una stabile organizzazione è necessaria l'effettiva istituzione di una struttura autonoma e funzionale nel territorio nazionale (organizzazione operativa, personale e struttura direzionale), non il semplice possesso di un asset immobiliare.
- La qualificazione del reddito (reddito fondiario vs. reddito d'impresa) è cruciale: in assenza di elementi che mostrino una gestione qualificabile come impresa, i canoni di locazione possono rimanere reddito fondiario e non ricavo commerciale.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente la natura dell'attività (bilanci, contratti di locazione esteri, documentazione operativa), mentre l'Ufficio deve produrre elementi fattuali e presuntivi coerenti per ribaltare la qualificazione dichiarata.
- L'Amministrazione non può sostituire arbitrariamente il reddito dichiarato con un reddito "figurativo" senza aver valutato e computato correttamente i costi e senza aver dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina delle società di comodo.
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