Sentenza del 13/02/2024 n. 3954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento per il 2007, emesso a seguito dell’omessa dichiarazione della SIME Snc, contestava ricavi non dichiarati per 1.619.690,13 euro e un reddito di 262.711 euro, imputato in parti uguali ai soci di fatto A.A., B.B., C.C. e F.F. La società era ritenuta una «cartiera» coinvolta nell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. I contribuenti contestavano, tra l’altro, la propria qualità di soci di fatto, la posizione di amministratore di fatto attribuita ad A.A. e la motivazione degli atti. In cassazione hanno dedotto undici motivi; la Corte ha accolto il primo, relativo alla mancata partecipazione al giudizio di F.F., indicato come altro socio di fatto.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che la controversia sulla configurabilità della società di fatto e sull’imputazione del reddito ai soci richiedesse la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Poiché F.F. non aveva preso parte al giudizio, ha dichiarato la nullità dell’intero processo di merito, cassato la sentenza della CTR della Campania e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, perché disponga preliminarmente l’integrazione del contraddittorio e riesamini i ricorsi originari. Gli altri motivi non sono stati esaminati. La CTP e la CTR avevano in precedenza respinto le impugnazioni. La CTP provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 , d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando la controversia tributaria riguarda un rapporto unitario che coinvolge più soggetti, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La loro mancata partecipazione comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio.
Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 , d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La riunione prevista dalla norma è indicata come possibile modalità di coordinamento dei giudizi; non elimina però la necessità che la controversia unitaria si svolga con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Massime di principio
- Se l’accertamento di una società di persone è contestato anche quanto all’esistenza della società o alla qualità di socio di fatto, la decisione incide su una posizione comune e deve essere resa nel contraddittorio di tutti i soggetti indicati come soci, oltre che della società quando coinvolta.
- Il fatto che un contribuente neghi di essere socio non esclude il litisconsorzio necessario: proprio la contestazione della qualità di socio può richiedere una decisione uniforme nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
- La celebrazione dei gradi di merito senza un litisconsorte necessario determina la nullità dell’intero giudizio; la causa va rimessa al giudice di primo grado, che deve integrare il contraddittorio prima di riesaminare il merito.
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