Sentenza del 13/02/2024 n. 3963 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una minusvalenza dedotta ai fini IRPEG e ILOR per il 1997, conseguente alla cessione della partecipazione nella controllata spagnola Milupa S.A. Productora, svalutata nel 1996. L’Agenzia aveva contestato la svalutazione e negato la deduzione; dopo le precedenti decisioni di merito e la sentenza della Cassazione n. 24896/2013, aveva ricalcolato la minusvalenza e iscritto a ruolo il credito, con cartella poi impugnata dalla società. Contro la sentenza della CTR Lombardia, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia, quest’ultima ha dedotto: 1) una contraddizione insanabile nella motivazione circa il contenuto della sentenza CTP di Varese n. 354/03/2001, in particolare se avesse incaricato l’Ufficio di ricalcolare la minusvalenza; 2) l’erronea applicazione del testo dell’art. 20 del d.P.R. 602/1973 anteriore alla riforma del 1999, benché il ruolo fosse stato formato nel 2014. La società ha proposto ricorsi incidentali sulla motivazione della cartella e sul calcolo degli interessi.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione della società di inammissibilità del ricorso principale: non occorre trascrivere integralmente gli atti, se il ricorso ne indica puntualmente il contenuto e segnala dove si trovano nel fascicolo. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: la CTR dovrà chiarire l’effettiva portata della sentenza CTP n. 354/03/2001 e verificare se la statuizione sul ricalcolo sia passata in giudicato; inoltre, per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell’iscrizione, avvenuta nel 2014, non quella anteriore al 1999. I ricorsi incidentali della società sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano questioni assorbite e la società, integralmente vittoriosa in appello, non era soccombente su di esse; le questioni potranno essere riproposte nel rinvio. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto. La Cassazione non ha definito nel merito la deducibilità della minusvalenza né la fondatezza delle contestazioni sulla motivazione della cartella.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito
Il ricorso per cassazione non deve riportare integralmente ogni atto richiamato: è sufficiente esporne con precisione il contenuto rilevante e indicarne la presenza negli atti del giudizio di merito.
Art. 132 c.p.c.
sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto
La contraddizione tra motivazione e dispositivo invalida la sentenza soltanto quando impedisce di individuare con certezza la statuizione giudiziale; una divergenza che non produce tale effetto può costituire un mero errore materiale.
Art. 2909 c.c.
La norma è citata nel motivo dell’Agenzia relativo alla portata della precedente decisione e al giudicato. La Corte demanda al giudice di rinvio di accertare se la statuizione sul ricalcolo della minusvalenza sia effettivamente passata in giudicato.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza dovuta alla contraddizione interna della motivazione circa l’esistenza dell’incarico all’Ufficio di ricalcolare la minusvalenza.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla disciplina degli interessi e sulla motivazione della cartella.
Art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il vecchio testo dell'art. 20, sull'iscrizione a ruolo degli interessi, era ancora operante, dopo il 30.6.99, unicamente per i ruoli formati e resi esecutivi fino al 30.9.1999 (in forza di espressa norma transitoria), vigendo per quelli successivi il definitivo superamento della "franchigia" di sei mesi nel pagamento degli interessi
Per stabilire la disciplina applicabile agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo occorre guardare alla data dell’iscrizione e alle norme transitorie: il testo previgente restava applicabile soltanto ai ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. Per un ruolo del 2014 si applica la disciplina successiva, senza la precedente franchigia di sei mesi.
Art. 8 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La disposizione ha modificato l’art. 20 del d.P.R. 602/1973; la modifica è rilevante per individuare la disciplina degli interessi applicabile al ruolo formato nel 2014.
Art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La norma stabilisce la decorrenza della vigenza del decreto legislativo dal 1º luglio 1999, dato utilizzato per ricostruire il regime temporale dell’art. 20 del d.P.R. 602/1973.
Art. 36 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
per l' art. 36 d. lgs. 46/1999 , solo fino al 30.9.1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le norme vigenti al 30.6.99
La norma transitoria consente l’applicazione delle regole previgenti soltanto ai ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999; non giustifica l’applicazione del vecchio regime a un’iscrizione del 2014.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La società ha invocato la norma per contestare la mancanza di motivazione della cartella e la mancata esplicitazione del calcolo degli interessi. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali sulle questioni assorbite, lasciando la possibilità di riproporle nel giudizio di rinvio, senza deciderne il merito.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
La società ha richiamato la norma a sostegno delle censure sulla motivazione della cartella e sul calcolo degli interessi. Tali questioni non sono state decise nel merito dalla Cassazione, poiché i ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili e le relative contestazioni potranno essere riproposte in rinvio.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi incidentali comporta, se dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La contraddizione tra motivazione e dispositivo comporta nullità solo se rende impossibile ricostruire il comando giudiziale; se invece il significato della decisione resta chiaro, può trattarsi soltanto di errore materiale.
- Il ricorso per cassazione deve identificare con precisione gli atti e il loro contenuto rilevante, ma non richiede la trascrizione integrale quando ne siano indicati puntualmente il contenuto e la collocazione nel fascicolo.
- Per gli interessi collegati al ritardo nell’iscrizione a ruolo, la disciplina applicabile va individuata considerando la data dell’iscrizione e le disposizioni transitorie, non facendo automaticamente riferimento alla data dell’obbligazione tributaria originaria.
- La parte integralmente vittoriosa in appello non può proporre ricorso incidentale su questioni assorbite, perché manca la soccombenza; dopo la cassazione può però riproporre tali questioni al giudice di rinvio.
- Se il giudizio di rinvio deve chiarire la portata di una precedente sentenza e il relativo giudicato, non si può considerare già definita la questione sostanziale della pretesa tributaria: il giudice deve prima ricostruire l’effetto vincolante delle decisioni precedenti.
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