Cassazione Penale, Ordinanza n. 18699/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 6 giugno 2025, articolando quattro motivi. Con il primo ha dedotto inosservanza di norme processuali a pena di nullità, richiamando l'art. 521 c.p.p., e vizio di motivazione, lamentando un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte di merito, però, aveva già escluso la nullità e ritenuto pienamente provata la responsabilità per la ricettazione del motore provento di delitto, poi abbinato al telaio di altro ciclomotore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove. Con il terzo motivo ha contestato l'eccessività della pena, ritenuta invece dal giudice di merito adeguatamente motivata in rapporto alla capacità a delinquere emergente dal casellario. Con il quarto motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato, ma la Corte ha rilevato che, per le sospensioni del corso della prescrizione verificatesi in primo grado, il termine non era ancora maturato alla data della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e, comunque, privo di interesse, poiché la condanna riguardava il fatto contestato di ricettazione e non un diverso e più grave reato di riciclaggio. Ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché finalizzato a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha ritenuto il terzo motivo non fondato, perché la pena era motivata in modo sufficiente e non illogico. Ha reputato il quarto motivo manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata, anche tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione in primo grado; inoltre, il decorso del termine restava congelato per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro del dedotto vizio di nullità per asserita mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte esclude che vi sia stata violazione.
È il reato effettivamente contestato e ritenuto in sentenza: ricettazione del motore provento di delitto.
È richiamato solo come fattispecie più grave ipoteticamente sostenibile, ma esclusa dalla condanna; il motivo che la evoca è ritenuto carente di interesse.
È richiamato in relazione alla prescrizione, ritenuta non maturata alla data della sentenza impugnata.
È evocato indirettamente nel riferimento al "congelamento" del decorso del termine di prescrizione per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata.
- Il controllo della Corte di cassazione non consente una nuova lettura del compendio probatorio né la sostituzione dei criteri di valutazione adottati dal giudice di merito, poiché la ricostruzione dei fatti resta riservata a quest'ultimo.
- La censura sulla pena è inammissibile o infondata quando la determinazione sanzionatoria risulti sorretta da motivazione non illogica e dia conto degli elementi rilevanti, inclusa la capacità a delinquere desunta da dati di fatto oggettivi.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con il calcolo del termine alla data della decisione impugnata e con le eventuali sospensioni del corso della prescrizione; se il termine non è maturato, il motivo è manifestamente infondato.
- Il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza non sussiste quando la decisione riguarda il fatto contestato e non una diversa fattispecie criminosa non oggetto di accertamento.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di effetti favorevoli collegati a una diversa evoluzione del termine prescrizionale, secondo il principio richiamato dalla Corte nel caso concreto.
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