Cassazione Civile, Ordinanza n. 06930/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista era stato raggiunto da avviso di accertamento per i periodi d'imposta 2006 e 2007. In sede di merito l'accertamento era stato solo parzialmente accolto, con ricalcolo del reddito secondo indicazioni del giudice, sentenza poi passata in giudicato. Sulla base di tale giudicato l'Ufficio aveva emesso due cartelle esattoriali, che il contribuente aveva impugnato deducendo vizi di notifica e errori di calcolo. I giudici di merito avevano respinto le doglianze del contribuente. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e nullità per omessa pronuncia, per mancata verifica della regolarità della notifica delle cartelle e dell'invio delle comunicazioni di avvenuta notifica/deposito; (2) omesso esame e assenza di motivazione, per avere la sentenza richiamato acriticamente l'operato dell'Ufficio senza esplicitare le ragioni del convincimento; (3) violazione del d.m. 10 settembre 1992, art. 1, comma 2, in relazione al ricalcolo redditometrico e all'inclusione dei canoni di leasing di due autovetture; (4) omesso esame e difetto di motivazione sulla mancata riduzione per l'uso delle autovetture come beni strumentali della professione; (5) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere l'Ufficio ricalcolato il reddito senza considerare il diverso domicilio del contribuente e la corretta individuazione dei mesi di disponibilità delle autovetture.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, relativo alla motivazione meramente per relationem o comunque apparente della sentenza impugnata. Ha affermato che il giudice di merito si era limitato a reputare corretto l'operato dell'Ufficio senza una autonoma e intelligibile esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, impedendo così il controllo sulla ratio decidendi. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per un nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e/o difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per dedurre la violazione di legge relativa al metodo di ricalcolo del reddito
art. 1, comma 2, d.m. 10 settembre 1992
invocato dal ricorrente per contestare l'inclusione dei canoni di leasing nel redditometro
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione dell'art. 2909 c.c. e per la nullità processuale
invocato in relazione al giudicato e ai limiti del ricalcolo del reddito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per affermare che l'esaustività del ricorso non va interpretata in modo eccessivamente formalistico
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. quale base del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. quale base del principio della ragione più liquida
richiamato nel passaggio sul criterio di trattazione delle questioni e sulla ragione più liquida
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice di merito si limiti a un richiamo generico all'operato di una parte o di un ufficio senza indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, rendendo impossibile il controllo sulla logicità della motivazione.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se la decisione richiamata o la motivazione recepita sia autonomamente riprodotta o comunque oggetto di effettiva valutazione critica da parte del giudice, in modo da consentire la comprensione della ratio decidendi.
- Nel processo tributario, il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire alla decisione di primo grado in modo meramente apodittico: deve dimostrare di avere esaminato i motivi di gravame, le allegazioni difensive e le prove rilevanti.
- Quando un motivo di ricorso attacca validamente la motivazione della sentenza impugnata per sua apparenza o mancanza, tale censura può essere assorbente rispetto agli altri motivi.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia esaminando per prima la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio.
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