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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31232/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, pari a euro 173,18, emesso in relazione a un’ordinanza del giudice dell’esecuzione in un procedimento di pignoramento presso terzi. L’ordinanza di assegnazione aveva disposto il pagamento di somme in favore del difensore del creditore procedente, qualificato come antistatario/distrattario, e aveva altresì posto a suo favore le spese di registrazione dell’ordinanza. Il ricorrente ha sostenuto di non essere soggetto passivo dell’imposta, perché non era parte del giudizio esecutivo ma solo difensore di una delle parti; ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.P.R. 131/1986, 131, 139, 93 e 100 c.p.c., assumendo che l’imposta di registro colpisce il rapporto racchiuso nell’atto e non il soggetto rimasto estraneo al rapporto considerato dal provvedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che, nel caso di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. con distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario, il difensore ha una posizione qualificata sul piano sostanziale e risulta legittimato alla registrazione dell’ordinanza, nonché tenuto al pagamento dell’imposta di registro, pur se il carico economico finale grava ex lege sul debitore esecutato come spesa di esecuzione. La Corte ha inoltre richiamato il diritto di regresso del difensore che abbia pagato l’imposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso; per il giudizio di cassazione il ricorso è stato rigettato, con liquidazione delle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell’imposta di registro sono tenute al pagamento tutte le parti in causa, intese come coloro che hanno partecipato al giudizio e nei confronti dei quali la pronuncia ha inciso nella parte dispositiva o nella cui sfera giuridica la decisione produce effetti.

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi, se dispone la distrazione in favore del difensore antistatario, attribuisce a quest’ultimo una posizione qualificata che giustifica la legittimazione alla registrazione dell’atto e il correlato pagamento dell’imposta.

  • art. 95 c.p.c.

    Le spese di registrazione sono considerate spese di esecuzione e gravano ex lege sul debitore esecutato.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; nel ragionamento della Corte rileva come base della distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della carenza di legittimazione passiva; la Corte ne esclude la decisività alla luce della posizione sostanziale derivante dall’ordinanza.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro su atti giudiziari, il concetto di "parti in causa" comprende tutti coloro che abbiano partecipato al giudizio e nei cui confronti la decisione abbia spiegato effetti nella parte dispositiva o sulla sfera giuridica.
  • Quando un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. dispone il pagamento in favore del difensore antistatario o distrattario, quest’ultimo assume una posizione sostanziale qualificata che lo rende legittimato alla registrazione dell’atto e al relativo adempimento tributario.
  • Il pagamento dell’imposta di registro può configurarsi come adempimento del terzo rispetto a un’obbligazione tributaria che, per legge, grava su altro soggetto; ne consegue un diritto di regresso in favore di chi abbia eseguito il pagamento.
  • L’interpretazione dell’art. 57 d.P.R. 131/1986 deve essere letta in senso conforme alla finalità di rafforzamento della riscossione erariale e al principio di capacità contributiva, evitando che l’obbligazione fiscale gravi su chi non abbia tratto alcun beneficio economico dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioEspropriazione presso terziTitolo esecutivo
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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