Cassazione Penale, Sentenza n. 13586/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
D'Agostino impugnava la decisione in sede di rinvio lamentando la mancata considerazione, da parte della Corte di appello, della documentazione comprovante la cessazione della pericolosità sociale (provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 15/04/2021, verbali di sorveglianza speciale, atto di matrimonio ecc.) e la conseguente errata applicazione della recidiva (contestando la sussistenza della recidiva semplice/reiterata). Iaria denunciava l'omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio dopo che la Corte di appello aveva assolto il reato satellite (capo P) e, nel dispositivo, aveva indicato la pena residua di 2 anni senza riportare le valutazioni sui criteri ex art. 133 c.p. e gli oneri informativi previsti dagli artt. 533 e 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Iaria, la Corte ha ritenuto che la decisione rescissoria avesse semplicemente eliminato la pena aumentativa derivante dalla continuazione (a seguito dell'assoluzione del reato satellite) e che la rideterminazione della pena per il reato residuo non richiedesse motivazione aggiuntiva; il motivo è stato quindi manifestamente infondato. Quanto a D'Agostino, la Corte ha ritenuto inammissibile e, comunque, manifestamente infondato il motivo relativo alla recidiva: la Corte di appello aveva legittimamente valorizzato il gravissimo precedente (sequestro di persona) e la continuità criminale (inclusa l'affiliazione e la "dote" ricevuta nel 2009), ritenendo tali elementi preponderanti rispetto alla documentazione prodotta dalla difesa sul percorso di reinserimento. Per entrambi i ricorrenti è stata inoltre disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
citato nella motivazione come fondamento delle doglianze in tema di motivazione e di applicazione della legge penale
definisce i motivi di ricorso per cassazione (vizi della motivazione e violazione di norme); la Corte li ha applicati selettivamente ritenendo i motivi non ammessi o manifestamente infondati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai limiti della enunciazione del motivo e alla motivazione ai sensi dell'art. 173
usato per delimitare l'ambito della motivazione richiesta alla parte ricorrente in Cassazione (limiti di sintesi nella enunciazione dei motivi)
art. 99, commi primo e quinto, cod. pen.
richiamato nel corpo del ricorso in relazione alla recidiva
norma sulla recidiva: la Corte ha valutato la sussistenza della maggior pericolosità sociale sulla base del grave precedente e della continuità criminale, ritenendo corretta l'applicazione della recidiva
art. 125, art. 546 comma 1, art. 533 cod. proc. pen., art. 111 Cost.
citate nel ricorso di Iaria come norme e princìpi relativi alla motivazione e al diritto di difesa
la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistesse un obbligo motivazionale aggiuntivo in fase di rinvio per la mera rideterminazione della pena residua dopo eliminazione del fatto satellite
richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena
pur essendo norma fondamentale per la determinazione della pena, la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la mera eliminazione della pena da continuazione non richiedesse nuova e specifica esposizione dei singoli criteri in sentenza di rinvio
richiamato in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
prevede l'onere delle spese e la possibilità di ammenda per il ricorrente; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nella decisione sul mancato ravvisarsi di colpa nella proposizione del ricorso
utilizzata per valutare l'assenza di colpa soggettiva nella proposizione del ricorso e per motivare comunque l'applicazione delle spese e dell'ammenda
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione devono attenersi strettamente ai motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.; doglianze sul merito discrezionale (es. valutazione della recidiva) sono difficilmente sindacabili se la Corte territoriale ha motivato con elementi logici e non manifestamente illogici.
- La produzione di documenti nuovi o provvedimenti amministrativi (es. decisioni del Magistrato di sorveglianza) va presentata e contestualizzata tempestivamente: la loro mera esibizione non obbliga la Corte di merito a sovrappesare o sostituire la propria valutazione discrezionale se la motivazione avversaria appare congrua.
- In caso di sentenza rescissoria che elimina un reato satellite inserito nella continuazione, la rideterminazione della pena per il reato residuo può, in certi casi, limitarsi al computo della pena già determinata per il reato principale senza richiedere nuova estesa motivazione sui singoli criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che non emerga un vulnus di discrezionalità facilmente rilevabile.
- La contestazione dell'applicazione della recidiva richiede di mostrare profili concreti di errore di diritto o incoerenza logica nella decisione del giudice di merito; la mera produzione di elementi positivi di reinserimento può non essere sufficiente se il giudice ritiene prevalenti precedenti particolarmente gravi e la continuità criminale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una ammenda (art. 616 c.p.p.); è utile valutare la fondatezza preliminare prima di proporre impugnazioni alla Corte di cassazione.
- Per contrastare efficacemente una valutazione di recidiva o di pericolosità sociale è consigliabile documentare in modo organico e probante: provvedimenti giudiziari favorevoli, assenza di nuovi addebiti in lunghi periodi, testimonianze verificabili, percorsi di riabilitazione certificati e ogni elemento che possa creare un chiaro contrasto logico con la valutazione del giudice di merito.
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