Cassazione Penale, Sentenza n. 43946/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo sulla somma di euro 56.206,52 e impugnazione, ex art. 325 comma 2 c.p.p., di un successivo decreto di sequestro integrativo per euro 30.255,25. La difesa censurava la sussistenza del fumus commissi delicti relativo al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.), sostenendo che i pagamenti sul conto personale dell'indagato erano rimborsi per finanziamenti noti e concordati con gli altri soci della societa FER.AL s.a.s., quindi fatti alla luce del sole e di rilevanza meramente civilistica, non penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la difesa si sia limitata a riproporre la rivalutazione dei fatti già discussi in riesame senza affrontare criticamente le ragioni dell'ordinanza impugnata. I giudici hanno confermato che il Tribunale della cautela ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali sul fumus, richiamando denunce dei soci, dichiarazioni di clienti e accertamenti della Guardia di Finanza come elementi indiziari concreti e persuasivi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata esclusivamente per motivare la trattazione con rito cartolare; il collegio ha proceduto senza udienza orale ai sensi della norma richiamata.
La norma delinea il reato di truffa aggravata che era provvisoriamente ascritto; la Corte rileva che la valutazione della sussistenza del fumus rispetto a tale fattispecie richiede concreti elementi indiziari che consentano di collegare la condotta all'evento penalmente rilevante.
Codice di procedura penale, art. 325 comma 2
Norma richiamata per l'impugnazione del decreto di sequestro integrativo; la Corte ha rilevato che l'impugnazione non poteva limitarsi a una rivalutazione dei fatti senza indicare vizi di diritto o carenze argomentative dell'ordinanza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato nel confronto normativo: la Corte distingue il grado di prova richiesto per i gravi indizi ex art. 273 rispetto al fumus per il sequestro, precisando che il fumus non equivale ai gravi indizi ma richiede comunque elementi concreti e persuasivi, quantomeno indiziari.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e le prove di merito: un ricorso che chiede una rivalutazione integrale della prova è inammissibile se non denuncia specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali radicali.
- Per disporre un sequestro preventivo il fumus commissi delicti non richiede i gravi indizi del capo d'imputazione, ma richiede comunque elementi concreti e persuasivi, almeno indiziari, che colleghino la condotta all'evento.
- In sede di impugnazione bis (ex art. 325 c.p.p.) per decreti integrativi occorre indicare chiaramente le ragioni giuridiche della doglianza e non limitarsi a riproporre argomentazioni già valutate dal giudice di merito.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare avanti alla Cassazione è necessario censurare violazioni di legge, errori di diritto, o vizi della motivazione tali da renderla incomprensibile o del tutto mancante; mere contestazioni di fatto o di congruità dell'apparato probatorio sono inadeguate.
- La strategia difensiva in casi simili deve focalizzarsi sul dimostrare omissioni logiche nell'iter motivazionale del giudice (es. valutazioni contraddittorie, mancata considerazione di elementi decisivi) o su errori di diritto, piuttosto che sulla semplice richiesta di riconsiderare le emergenze probatorie.
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