Sentenza del 22/02/2017 n. 4568 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il fermo amministrativo di beni mobili registrati della società C. S.r.l., fondato su una cartella di pagamento che la società sosteneva non essere stata validamente notificata. Serit Sicilia ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale, deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 2700 c.c. e 148 c.p.c., sostenendo che le modalità della notificazione avrebbero dovuto essere contestate mediante querela di falso, e, dall'altro, la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., sostenendo che l'eventuale mancata affissione dell'avviso presso l'abitazione del destinatario non avrebbe comunque determinato la nullità della notifica se fosse stata eseguita la comunicazione mediante raccomandata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. Serit non ha rispettato l'onere di autosufficienza previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non ha indicato adeguatamente gli atti, i documenti, il contenuto della notifica e della cartella, né il momento processuale in cui sarebbero state formulate le eccezioni rilevanti. Inoltre, le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di cassazione nell'ambito del vizio di violazione di legge. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Serit Sicilia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'efficacia probatoria dell'atto pubblico. La ricorrente sosteneva che le contestazioni relative alle modalità della notificazione o alla sottoscrizione dell'avviso imponessero la proposizione della querela di falso; la Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale tesi, dichiarando il motivo inammissibile.
Art. 148 codice di procedura civile
Riguarda la relazione di notificazione e le formalità con cui l'ufficiale giudiziario documenta l'attività notificatoria. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 140 codice di procedura civile
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o difficoltà di consegna, prevedendo specifiche formalità, tra cui il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e la comunicazione al destinatario. La corretta esecuzione delle formalità era centrale nella controversia, ma la Corte non ha deciso definitivamente la questione sostanziale.
Art. 145 codice di procedura civile
Disciplina le notificazioni alle persone giuridiche. La società aveva contestato che la notifica fosse stata effettuata direttamente presso la residenza del legale rappresentante senza il rispetto dei requisiti previsti per la notifica alla società. La relativa questione è rimasta assorbita.
Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone il contenuto essenziale e la collocazione processuale. La violazione di tale onere ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non permette di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminati dal giudice di merito.
Art. 112 codice di procedura civile
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La società resistente aveva dedotto una possibile omissione di pronuncia, ma il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riportare o indicare con precisione gli atti, i documenti, il loro contenuto rilevante e la sede processuale in cui sono stati prodotti o le eccezioni sono state formulate.
- Non è sufficiente denunciare formalmente la violazione di legge se, in concreto, si chiede alla Corte di rivalutare le modalità della notificazione o altri elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- Le eccezioni sulla nullità della notificazione devono essere formulate tempestivamente e in modo preciso nei precedenti gradi di giudizio; non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
- Quando una decisione viene confermata per ragioni processuali, come l'inammissibilità del ricorso, la Corte può non esaminare il merito della questione sostanziale relativa alla validità della notificazione.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese anche quando la controparte abbia proposto un ricorso incidentale condizionato, se quest'ultimo viene dichiarato assorbito.
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