Parere n. 1003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Anna Riccone, contro il Comune di Amalfi, avverso il diniego definitivo prot. n. 4200 del 2.03.2023, avente ad oggetto istanza di condono;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso il diniego definitivo di condono edilizio prot. n. 4200 del 2 marzo 2023, nonché gli atti presupposti in materia paesaggistica.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo di condono edilizio relativo a un immobile sito nel Comune di Amalfi, unitamente al preavviso di diniego, al diniego di autorizzazione paesaggistica e ai pareri e comunicazioni della Soprintendenza. La controversia riguarda, in particolare, l'individuazione della corretta pratica di condono tra la n. 304 del 1° aprile 1986, prot. n. 2314, e la n. 461 del 30 settembre 1986, prot. n. 6205, nonché l'associazione dell'unità catastale acquistata dalla ricorrente al modello A o al modello D della pratica n. 304 e alla relativa destinazione d'uso originaria. La ricorrente ha dedotto otto motivi, concernenti l'erronea istruttoria e identificazione della pratica, l'inosservanza della richiesta comunale di sospensione, l'erronea qualificazione dell'immobile e degli abusi, la sussistenza dei presupposti per il condono ai sensi degli artt. 13 e 40 della legge n. 47/1985, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione paesaggistica e l'illegittimità derivata dei provvedimenti comunali.
Il parere
La Sezione non ha deciso né le questioni di rito né quelle di merito. Ha ritenuto indispensabile acquisire chiarimenti analitici dal Comune di Amalfi sulla pratica di condono effettivamente sottoposta alla Soprintendenza e oggetto del diniego definitivo, sui criteri tecnico-documentali utilizzati per collegare l'unità catastale al modello A o D della pratica n. 304 e sulla richiesta comunale di sospensione del 12 gennaio 2023. Il Comune dovrà trasmettere una relazione istruttoria documentata al Ministero della Cultura entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, inviandone copia anche alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni entro 15 giorni. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione, entro 40 giorni dal ricevimento della relazione comunale e delle eventuali osservazioni, una relazione integrativa documentata, previamente comunicata alla ricorrente, con termine non inferiore a 15 giorni per ulteriori controdeduzioni. In caso di mancato adempimento ingiustificato, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è stata rinviata al secondo semestre del 2026.
Osservazioni
Individuazione della pratica di condono
Il Comune di Amalfi deve chiarire se la pratica effettivamente sottoposta alla Soprintendenza e oggetto del diniego definitivo sia la n. 304 del 1° aprile 1986, prot. n. 2314, oppure la n. 461 del 30 settembre 1986, prot. n. 6205, considerato che il provvedimento comunale richiama la seconda mentre la ricorrente riconduce il proprio immobile alla prima.
Associazione dell'unità catastale al modello A o D
Devono essere esplicitati i criteri tecnico-documentali utilizzati per associare l'unità catastale foglio 10, particella 502, subalterno 4, già subalterno 1, al modello A o al modello D della pratica n. 304, mediante esame delle planimetrie storiche, delle dichiarazioni della precedente proprietaria e degli atti di donazione, al fine di accertare la destinazione d'uso originaria dell'immobile.
Richiesta comunale di sospensione e richiamo alla pratica n. 461
Il Comune deve chiarire le ragioni per cui, nonostante la richiesta di sospensione del 12 gennaio 2023, sia stato acquisito e fatto proprio il parere negativo della Soprintendenza senza attendere la riconsiderazione dell'istruttoria. Deve inoltre precisare se il richiamo alla pratica n. 461 nel diniego definitivo costituisca un mero refuso oppure esprima una autonoma volontà provvedimentale e, in quest'ultimo caso, quali conseguenze ne derivino sulla corretta identificazione dell'istanza.
Norme richiamate
Sono richiamati quali disposizioni invocate dalla ricorrente per sostenere la sussistenza dei presupposti del condono e la riproposizione dell'istanza; la Sezione non ne ha ancora definito l'applicazione concreta, riservando ogni decisione di merito.
Costituisce la disciplina sulla base della quale erano state presentate le domande originarie di condono edilizio.
È richiamato quale base del parere della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica connesso al condono.
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la possibile sanabilità paesaggistica delle opere; la questione non è stata decisa.
È richiamato sia per la comunicazione dei motivi ostativi adottata dalla Soprintendenza sia per la censura relativa alla possibile introduzione, nel parere finale, di motivazioni ulteriori rispetto al preavviso.
Massime di principio
- Quando dagli atti del procedimento emergono più pratiche amministrative potenzialmente riferibili al medesimo immobile, l'amministrazione deve identificare con precisione la pratica oggetto dell'istruttoria e del provvedimento finale, indicando gli elementi documentali posti a fondamento di tale individuazione.
- In presenza di una contestazione specifica sull'associazione tra unità catastale e documentazione edilizia, l'amministrazione deve esplicitare i criteri tecnico-documentali utilizzati e confrontarsi con le planimetrie storiche, le dichiarazioni dei proprietari e gli atti traslativi rilevanti.
- Se l'amministrazione procedente segnala un possibile errore nell'istruttoria o chiede la sospensione dell'esame da parte dell'autorità coinvolta nel procedimento, l'eventuale prosecuzione deve essere adeguatamente motivata e deve chiarire gli effetti della prosecuzione sulla correttezza dell'istruttoria complessiva.
- Quando il provvedimento finale richiama una pratica diversa da quella indicata negli atti istruttori o dalla parte interessata, l'amministrazione deve chiarire se si tratti di un mero errore materiale oppure di una autonoma determinazione provvedimentale, poiché tale distinzione incide sull'individuazione dell'oggetto del procedimento e sulla validità della decisione.
Ricorso straordinario sul diniego di condono edilizio ad Amalfi
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Amalfi e il Ministero della Cultura, avente a oggetto il diniego definitivo di condono edilizio prot. n. 4200 del 2 marzo 2023 e gli atti paesaggistici presupposti. La Sezione ha adottato una decisione interlocutoria, disponendo un supplemento istruttorio e riservando ogni decisione in rito e nel merito.
Vicenda amministrativa
L'immobile, sito in Amalfi e identificato al foglio 10, particella 502, subalterno 4, già subalterno 1, era stato acquistato dalla ricorrente nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. La precedente proprietaria aveva presentato due domande di condono ai sensi della legge n. 47/1985:
- la pratica n. 304, prot. n. 2314 del 1° aprile 1986, comprendente un modello A relativo a 162,65 mq e un modello D relativo a 88,35 mq destinati a studio tecnico;
- la pratica n. 461, prot. n. 6205 del 30 settembre 1986, relativa a 54 mq destinati ad attività industriale o artigianale.
La ricorrente ha sostenuto che l'unità da lei acquistata corrispondesse al modello D della pratica n. 304, mentre nel procedimento si è determinata una sovrapposizione tra le due pratiche e tra i diversi modelli catastali e documentali.
Procedimento paesaggistico e diniego
Nel 2018 la ricorrente ha presentato una riproposizione dell'istanza di condono richiamando la pratica del 1° aprile 1986. Il Comune ha acquisito pareri favorevoli dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dal responsabile per la tutela del paesaggio, trasmettendo poi gli atti alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
La Soprintendenza ha richiesto chiarimenti e integrazioni, ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha infine espresso parere negativo. Il Comune ha quindi negato l'autorizzazione paesaggistica e, dopo un ulteriore preavviso di diniego, ha adottato il diniego definitivo di condono.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'erronea individuazione della pratica sottoposta alla Soprintendenza, l'erronea qualificazione dell'immobile come riconducibile al modello A anziché al modello D della pratica n. 304 e la mancata considerazione della richiesta comunale di sospensione del 12 gennaio 2023.
Ha inoltre sostenuto che sussistessero i presupposti per il condono ai sensi degli artt. 13 e 40 della legge n. 47/1985, che gli abusi fossero anteriori ai termini rilevanti e che l'ordinanza del 2008 riguardasse principalmente la trasformazione d'uso del piano terra e la realizzazione di un muro, senza l'incremento volumetrico attribuito dalla Soprintendenza all'unità interessata.
Sono state dedotte anche la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l'introduzione nel parere finale di motivazioni ulteriori rispetto al preavviso, il difetto di motivazione paesaggistica e l'illegittimità derivata dei provvedimenti comunali.
Valutazioni preliminari della Sezione
La Sezione ha rilevato che dagli atti emergono incertezze decisive sull'oggetto stesso dell'istruttoria. In particolare, non è sufficientemente chiaro:
- quale delle due pratiche di condono sia stata effettivamente sottoposta alla Soprintendenza;
- quale pratica sia stata definita con il diniego prot. n. 4200 del 2 marzo 2023;
- se l'unità catastale della ricorrente corrisponda al modello A o al modello D della pratica n. 304;
- quale fosse la destinazione d'uso originaria dell'immobile;
- se il richiamo alla pratica n. 461 contenuto nel diniego sia un mero refuso o una scelta provvedimentale consapevole;
- per quali ragioni il procedimento sia proseguito nonostante la richiesta comunale di sospensione.
Tali profili sono stati ritenuti indispensabili per poter valutare le censure di difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, violazione della partecipazione procedimentale e illegittimità degli atti paesaggistici e di condono.
Incombenti istruttori
Il Comune di Amalfi dovrà predisporre una relazione istruttoria documentata entro 30 giorni dalla comunicazione del parere e trasmetterla contestualmente al Ministero della Cultura e alla ricorrente. Quest'ultima potrà formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 15 giorni.
Il Ministero della Cultura dovrà quindi trasmettere alla Sezione, entro 40 giorni dal ricevimento della relazione comunale e delle eventuali osservazioni, una relazione integrativa documentata. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per ulteriori osservazioni e controdeduzioni.
Conclusioni e rinvio
Il parere non contiene alcuna decisione definitiva sull'ammissibilità o sulla fondatezza del ricorso, né riconosce la prevalenza della ricorrente o dell'amministrazione. In caso di mancato ingiustificato adempimento degli incombenti, l'affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già acquisita. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel secondo semestre del 2026.
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