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Parere

Parere n. 1002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- avverso avv. provvedimenti revoca del nulla osta all'ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi;

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di vari provvedimenti di revoca del nulla osta all'ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha proposto, con presentazione diretta ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza sospensiva, contro vari provvedimenti di revoca del nulla osta all'ingresso nell'ambito delle quote fissate dal decreto flussi, deducendo plurimi vizi. Il Collegio ha rilevato che il ricorso è stato presentato in formato Word e privo di sottoscrizione. In assenza della relazione istruttoria del Ministero dell'Interno, non è stato tuttavia possibile definire immediatamente anche tale profilo né esaminare nel merito le censure.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio, sospendendo l'espressione del parere definitivo e disponendo specifici incombenti istruttori. Il Ministero dell'Interno deve redigere la relazione istruttoria e comunicarla al ricorrente, assegnandogli un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni. La relazione e le controdeduzioni devono essere depositate agli atti entro 90 giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che il ricorso è in formato Word e non è sottoscritto, ma non ha adottato una decisione definitiva sulla validità o sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

Il Ministero dell'Interno deve redigere la relazione istruttoria sul ricorso e comunicarla alla parte ricorrente.

Controdeduzioni del ricorrente

Al ricorrente deve essere assegnato un termine di 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni alla relazione ministeriale.

Formato e sottoscrizione del ricorso

Il Collegio ha rilevato che il ricorso è stato presentato in formato Word e non è sottoscritto, riservando ogni valutazione definitiva anche alla luce degli ulteriori elementi istruttori.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il decreto disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha sospeso il parere e disposto integrazioni istruttorie.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando manca la relazione istruttoria dell'amministrazione, il Consiglio di Stato può sospendere l'espressione del parere e disporre l'acquisizione della relazione, assicurando al ricorrente la possibilità di presentare controdeduzioni.
  • La rilevazione di irregolarità formali del ricorso, quali la presentazione in formato Word e l'assenza di sottoscrizione, non comporta necessariamente una definizione immediata dell'affare quando il Collegio ritenga preliminarmente necessaria l'integrazione dell'istruttoria.

Revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito del decreto flussi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un privato contro il Ministero dell’Interno avverso vari provvedimenti di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.

Premesse e questione sottoposta

Il ricorrente ha presentato direttamente il ricorso ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, deducendo plurimi vizi degli atti di revoca. Il Collegio ha rilevato che l’atto è redatto in formato Word e non risulta sottoscritto.

Necessità di integrazione istruttoria

In mancanza della relazione istruttoria del Ministero dell’Interno, la Sezione non ha definito il ricorso né ha adottato una decisione definitiva sull’istanza sospensiva o sulle irregolarità formali rilevate. Ha quindi disposto che:

  • il Ministero dell’Interno rediga la relazione istruttoria;
  • la relazione sia comunicata al ricorrente;
  • al ricorrente sia assegnato un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni;
  • la relazione e le controdeduzioni siano depositate agli atti entro 90 giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio.

Conclusione

La Sezione ha sospeso il parere e disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. L’esito è pertanto interlocutorio: il Consiglio di Stato si è riservato ogni valutazione conclusiva, compresa quella relativa alla forma e alla sottoscrizione del ricorso, dopo l’acquisizione della relazione ministeriale e delle eventuali controdeduzioni del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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