Parere n. 1051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Alessio Pipinato, per l’annullamento in parte qua degli atti relativi alla procedura per il conferimento della didattica a contratto per il corso di “Ponti” indetta dal dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale della Università degli studi di Padova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale degli atti della procedura per il conferimento della didattica a contratto relativa al corso di “Ponti” presso l’Università degli studi di Padova
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura indetta nel 2014 per il conferimento della didattica a contratto relativa al corso di “Ponti”, nella parte in cui non lo hanno collocato in posizione utile e hanno individuato come vincitore altro candidato. Ha dedotto la mancata previa determinazione dei criteri di valutazione, la superiorità del proprio curriculum rispetto a quello del candidato vincitore e l’insussistenza dell’esigenza di continuità didattica valorizzata dalla commissione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato e ha inoltre rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Dipartimento aveva revocato l’incarico esterno e assicurato la copertura dell’insegnamento mediante un docente strutturato. La Sezione ha dovuto quindi verificare preliminarmente la ritualità della notifica e, in via subordinata, la permanenza dell’interesse a ricorrere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per omessa notifica al controinteressato, individuato nel candidato risultato vincitore della procedura. L’art. 9 d.P.R. 1199/1971 impone infatti che il ricorso straordinario sia notificato, nel termine previsto, ad almeno uno dei controinteressati, a pena di inammissibilità. Dagli atti non risultava alcuna prova della notifica al vincitore; al contrario, il ricorso menzionava e notificava soltanto l’amministrazione. La Sezione ha dichiarato tale vizio assorbente rispetto alle questioni di merito. Ha comunque rilevato che, anche qualora il ricorso fosse stato ammissibile, l’interesse sarebbe divenuto inattuale: la successiva delibera dipartimentale del 25 febbraio 2015 aveva revocato l’attribuzione dell’incarico esterno e disposto la copertura dell’intero insegnamento da parte di un docente strutturato; tale delibera non era stata impugnata e si era consolidata, sicché dall’eventuale annullamento degli atti originariamente contestati il ricorrente non avrebbe ottenuto alcuna utilità concreta.
Osservazioni
Omessa notifica al controinteressato
Il ricorso straordinario non è stato notificato al candidato risultato vincitore della procedura, che rivestiva la qualità di controinteressato necessario. Ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 1199/1971, la notifica ad almeno uno dei controinteressati è richiesta a pena di inammissibilità. Nel ricorso non vi era menzione del controinteressato e risultava indicata la notifica alla sola amministrazione.
Sopravvenuta carenza di interesse
In via di completezza, la Sezione ha rilevato che l’interesse a ricorrere era comunque divenuto inattuale, poiché il Dipartimento aveva revocato l’incarico esterno e assicurato la copertura dell’insegnamento mediante un docente strutturato. La relativa delibera non era stata impugnata e si era consolidata, impedendo al ricorrente di conseguire un’utilità concreta dall’eventuale annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
La notifica del ricorso straordinario ad almeno un controinteressato è requisito necessario a pena di inammissibilità; nel caso concreto il candidato vincitore era il controinteressato cui il ricorso doveva essere notificato.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è stato proposto con presentazione diretta ai sensi della disposizione, ma tale modalità non ha escluso l’obbligo di notifica al controinteressato previsto dall’art. 9.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il candidato risultato vincitore della procedura selettiva impugnata è controinteressato necessario e il ricorso deve essergli notificato nel termine di legge, a pena di inammissibilità.
- L’omessa notifica al controinteressato costituisce una causa assorbente di inammissibilità del ricorso straordinario e impedisce l’esame dei motivi di merito.
- Anche quando il ricorso sia stato ritualmente proposto, l’interesse a ricorrere viene meno se, per effetto di un successivo atto non impugnato e ormai consolidato, l’annullamento dell’atto originariamente contestato non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
Impugnazione della procedura per la didattica a contratto
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto direttamente ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 1199/1971 contro gli atti della procedura indetta dall’Università degli studi di Padova per il conferimento della didattica a contratto relativa al corso di “Ponti”. Il ricorrente contestava la propria mancata collocazione in posizione utile e chiedeva l’annullamento degli atti nella parte relativa all’individuazione del candidato vincitore.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente sosteneva che la commissione avesse operato senza previa determinazione dei criteri di valutazione. Deduceva inoltre la netta superiorità del proprio curriculum didattico-scientifico rispetto a quello del candidato risultato vincitore e contestava l’effettiva sussistenza dell’esigenza di continuità didattica valorizzata dalla commissione, anche in considerazione delle valutazioni non eccellenti riportate dal vincitore da parte degli studenti.
Eccezioni dell’amministrazione
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella relazione trasmessa a seguito di un precedente parere interlocutorio, ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato. Ha inoltre segnalato la sopravvenuta perdita di interesse, poiché il Dipartimento aveva revocato l’attribuzione dell’incarico esterno e disposto che l’intero insegnamento fosse coperto da un docente strutturato, senza oneri per l’Ateneo.
Omessa notifica al controinteressato
La Sezione ha applicato l’art. 9 d.P.R. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere notificato, nel termine di centoventi giorni, ad almeno uno dei controinteressati e deve essere presentato con la prova dell’avvenuta notificazione.
Nel caso concreto, il controinteressato necessario era il candidato risultato vincitore della procedura, poiché l’eventuale annullamento degli atti avrebbe inciso direttamente sulla sua posizione. Dagli atti non risultava la prova della notifica; inoltre, il ricorso non menzionava il controinteressato e indicava la notifica alla sola amministrazione. La Sezione ha quindi ritenuto integrata una causa di inammissibilità.
Sopravvenuta inattualità dell’interesse
La Sezione ha osservato, in via subordinata e per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque privo di interesse attuale. La delibera dipartimentale del 25 febbraio 2015 aveva revocato l’incarico esterno e assicurato la copertura dell’insegnamento attraverso un docente strutturato. Poiché tale delibera non era stata impugnata e si era consolidata, l’eventuale annullamento degli atti della procedura originaria non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta.
Esito
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato è stata ritenuta assorbente; la sopravvenuta inattualità dell’interesse è stata indicata come ulteriore ragione ostativa all’accoglimento.
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