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Parere

Parere n. 1050/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Treatex s.r.l., in persona dell’Amministratore unico e l.r.p.t. signor Alberto Colombo; contro Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e nei confronti di Autostrada Pedemontana Lombarda - APL s.p.a. per l’annullamento: del decreto dell’Amministratore delegato a Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a., avente ad oggetto “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (autostrada Pedemontana Lombarda) - Proroga della dichiarazione di pubblica utilità - CUP F11B06000270007”, pubblicato in gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 19 gennaio 2023; delle note n. 6465/22 e n. 6466/22 del 21 settembre 2022, con cui il Concessionario APL s.p.a. ha trasmesso a CAL s.p.a. richiesta di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità e della relativa relazione istruttoria; dell’avviso di avvio del procedimento del procedimento di prorogo della pubblica utilità pubblicato da APL s.p.a.; dell’istruttoria ordinata da CAL s.p.a. a firma del RUP del 2 dicembre 2022; di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente e comunque connesso; nonché, in via subordinata, per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. dell’Ente resistente alla adozione dei provvedimenti idonei alla tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, con il contestuale riconoscimento del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo connesso alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità;

Giustizia amministrativa202400187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità relativa all’autostrada Pedemontana Lombarda e degli atti presupposti, con domanda subordinata di tutela mediante adozione di provvedimenti idonei e riconoscimento dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato industriale e relative pertinenze assoggettati dal 2006 a vincolo espropriativo per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, ha impugnato il decreto con cui CAL s.p.a. ha prorogato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché gli atti istruttori e procedimentali adottati da APL s.p.a. e CAL s.p.a. Le censure riguardavano la violazione dell’art. 166, comma 4-bis, del d.lgs. 163/2006, dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, degli artt. 9 e 39 del medesimo decreto, dell’art. 42 Cost. e dell’art. 42, comma 3, del d.l. 76/2020, oltre a eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In via subordinata era stata proposta una domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione dei provvedimenti idonei alla tutela della situazione soggettiva dedotta e al riconoscimento dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo. Nel corso del procedimento la ricorrente ha comunicato di avere raggiunto con CAL e APL un accordo transattivo, comprendente la rinuncia al ricorso e a ogni ulteriore pretesa, con compensazione delle spese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia al procedimento sottoscritta dalla ricorrente e accettata dalle amministrazioni resistenti, in applicazione del principio dispositivo anche al ricorso straordinario. La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità. Ha inoltre precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario e che tale rimedio, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi. Sono pertanto estranee al petitum del ricorso straordinario le domande di accertamento e di condanna, inclusa la domanda subordinata di adozione di provvedimenti idonei e riconoscimento dell’indennizzo.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia al procedimento comunicata dalla ricorrente e sottoscritta per accettazione da CAL s.p.a. e APL s.p.a., nell’ambito di un accordo transattivo, determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Il ricorso straordinario è quindi dichiarato improcedibile, in applicazione del principio dispositivo.

Domande di accertamento e condanna

La richiesta di compensazione delle spese e, più in generale, le domande di accertamento e di condanna non rientrano nel petitum deducibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che consente unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, finalizzato esclusivamente all’annullamento di atti amministrativi definitivi; sono escluse domande di accertamento e di condanna.

  • art. 166, comma 4-bis, d.lgs. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della proroga della dichiarazione di pubblica utilità; la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 327/2001

    Richiamato in relazione alla durata e alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità; il Consiglio di Stato non ha esaminato le relative censure.

  • artt. 9 e 39 d.P.R. 327/2001

    Richiamati con riferimento al vincolo espropriativo e agli effetti della proroga della dichiarazione di pubblica utilità; le questioni sostanziali sono rimaste assorbite dall’improcedibilità.

  • art. 42 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale a tutela della proprietà; il relativo motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 42, comma 3, d.l. 76/2020

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità della proroga; il Consiglio di Stato non ha esaminato la censura.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la rinuncia al procedimento concordemente accettata dalle parti e idonea a far venir meno l’interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Il ricorso straordinario previsto dall’art. 8 del d.P.R. 1199/1971 ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi.
  • Le domande di accertamento e di condanna, comprese quelle dirette all’adozione di provvedimenti e al riconoscimento di somme o indennizzi, sono estranee al petitum proponibile mediante ricorso straordinario.
  • La richiesta di compensazione delle spese non costituisce una questione decidibile nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Proroga della dichiarazione di pubblica utilità per l’autostrada Pedemontana Lombarda

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società proprietaria di un fabbricato industriale assoggettato dal 2006 a vincolo espropriativo per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda. Il ricorso era diretto contro il decreto di CAL s.p.a. di proroga della dichiarazione di pubblica utilità e contro gli atti procedimentali e istruttori presupposti.

Premesse e domanda originaria

La ricorrente aveva dedotto la violazione di diverse disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e vincoli espropriativi, nonché dell’art. 42 Cost., lamentando anche sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

In via subordinata aveva chiesto la condanna dell’ente resistente all’adozione dei provvedimenti idonei alla tutela della situazione giuridica dedotta e il riconoscimento dell’indennizzo conseguente alla reiterazione del vincolo espropriativo.

Sviluppo del procedimento

CAL s.p.a. e APL s.p.a. si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. CAL ha inoltre eccepito la carenza di interesse e il difetto di giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda subordinata di condanna. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato la propria estraneità, poiché gli atti impugnati erano stati adottati da CAL e APL.

Successivamente la ricorrente ha comunicato che, dopo la proposizione del ricorso, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo comprendente la rinuncia al procedimento, a ogni pretesa, domanda e azione, nonché la compensazione delle spese. La rinuncia è stata sottoscritta per accettazione anche da CAL e APL.

Decisione sull’interesse alla decisione

La Sezione ha ritenuto che la rinuncia concordemente manifestata dalle parti comportasse il venir meno dell’interesse alla trattazione dell’affare. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario, il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le censure relative alla legittimità della proroga della dichiarazione di pubblica utilità non sono state esaminate nel merito.

Limiti oggettivi del ricorso straordinario

La Sezione ha precisato che l’art. 8 del d.P.R. 1199/1971 configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio contro atti amministrativi definitivi e per motivi di legittimità. Il petitum è pertanto limitato all’annullamento dell’atto amministrativo.

Restano estranee al ricorso straordinario:

  • le domande di accertamento;
  • le domande di condanna;
  • le richieste di adozione di provvedimenti idonei alla tutela della posizione dedotta;
  • le pretese di riconoscimento di indennizzi;
  • la richiesta di compensazione delle spese del giudizio.

La Sezione richiama, sul punto, precedenti della Sezione prima del Consiglio di Stato, tra cui i pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Conclusioni

Il parere esprime la necessità di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decisione sulle censure sostanziali relative alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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