Parere n. 1006/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Camilla Galeffi contro il Ministero dell’istruzione per l’annullamento: a) dei decreti direttoriali n. 396 del 2 aprile 2020 e n. 737 dell’1 luglio 2020, nella parte in cui statuiscono misure compensative per il riconoscimento di titolo professionale conseguito all’estero; b) nonché degli atti presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dei decreti direttoriali n. 396 del 2 aprile 2020 e n. 737 dell’1° luglio 2020, nella parte in cui subordinano il riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Austria al superamento di misure compensative.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, in possesso di una laurea italiana in Conservazione dei beni culturali, indicata come equipollente alla laurea in Lettere del vecchio ordinamento, e di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Austria, ha presentato due istanze per il riconoscimento del titolo con riferimento alle classi di concorso A019 e A012. Il Ministero ha subordinato il riconoscimento a misure compensative consistenti in una prova scritta e orale oppure in un tirocinio di adattamento; il secondo provvedimento ha inoltre previsto misure compensative anche per la classe A022, non richiesta. La ricorrente deduce violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007, dell’art. 45 TFUE, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 14 CEDU e dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e disparità di trattamento. Contesta in particolare la necessità e la durata delle misure compensative, l’omessa considerazione del tirocinio svolto in Austria, l’inclusione della classe A022 non richiesta, il diverso trattamento rispetto ad altri docenti e il superamento dei termini procedimentali. Ha chiesto anche l’acquisizione dei pareri tecnici richiamati dall’Amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito, ritenendolo non ancora maturo per la decisione. Ha disposto un supplemento istruttorio nei confronti del Ministero, chiedendo una relazione integrativa e la documentazione relativa ai pareri tecnici. Il Ministero dovrà chiarire, per ciascuno dei decreti impugnati, il fondamento giuridico specifico della previsione delle misure compensative, tenendo conto del possesso della laurea conseguita in Italia. Dovrà inoltre spiegare per quali ragioni il decreto n. 737/2020 abbia valutato anche la classe di concorso A022, non richiesta dalla ricorrente, e indicare gli organi che hanno redatto i pareri tecnici, le relative competenze e il settore di appartenenza, nonché le carenze formative e professionali concretamente riscontrate e ritenute colmabili mediante misure compensative. La relazione, corredata dalla documentazione, dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla comunicazione del parere e previamente partecipata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni e controdeduzioni. Restano impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito.
Osservazioni
Decreto direttoriale n. 396/2020 - Fondamento delle misure compensative
Il Ministero deve indicare il fondamento giuridico specifico, legislativo, regolamentare o di altra natura, della decisione di subordinare il riconoscimento del titolo relativo alla classe di concorso richiesta al superamento di misure compensative, considerando il possesso della laurea conseguita in Italia.
Decreto direttoriale n. 737/2020 - Valutazione della classe di concorso A022
Il Ministero deve chiarire le ragioni per cui il provvedimento ha disposto misure compensative anche per la classe di concorso A022, benché la specifica istanza della ricorrente fosse riferita alla sola classe A012.
Decreto direttoriale n. 737/2020 - Fondamento delle misure compensative
Il Ministero deve indicare il fondamento giuridico specifico della previsione delle misure compensative per la classe di concorso richiesta, tenendo conto del possesso della laurea conseguita in Italia.
Pareri tecnici - Organi competenti e carenze formative
Il Ministero deve identificare gli organi che hanno rilasciato i pareri tecnici richiamati, specificandone le competenze attribuite e il settore di appartenenza, e deve documentare le carenze nei percorsi formativi e professionali della ricorrente rispetto allo standard italiano ritenuto essenziale, nonché la loro colmabilità mediante le misure compensative.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
La ricorrente invoca la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sostenendo che il titolo abilitante avrebbe dovuto essere riconosciuto automaticamente o senza le misure compensative previste.
Direttiva 2013/55/UE
La ricorrente richiama la direttiva quale base delle istanze di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Austria.
artt. 16-22 d.lgs. n. 206/2007
Le disposizioni sono invocate in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito della libertà di stabilimento.
art. 45 TFUE
La ricorrente richiama il principio della libera circolazione dei lavoratori a sostegno della pretesa al riconoscimento del titolo professionale.
art. 3 Cost.
La disposizione è invocata per denunciare disparità di trattamento e irragionevolezza dell’imposizione delle misure compensative.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 3 l. n. 241/1990
La ricorrente deduce il difetto di motivazione dei decreti impugnati.
art. 14 CEDU
La disposizione è invocata per censurare la disparità di trattamento.
art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La disposizione è richiamata quale parametro europeo del divieto di discriminazione.
d.m. n. 249/2010
La ricorrente lo richiama per sostenere che le misure compensative imposte sarebbero irragionevoli anche in rapporto alla durata e all’impegno del tirocinio formativo attivo previsto per la formazione iniziale dei docenti.
legge n. 322/2000
La ricorrente richiama la legge di ratifica dello scambio di note del 28 gennaio 1999 tra Italia e Austria, sostenendo il reciproco riconoscimento dei titoli indicati.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione subordina il riconoscimento di una qualifica professionale estera a misure compensative, deve indicare lo specifico fondamento normativo della decisione e collegarlo alle concrete differenze formative o professionali riscontrate.
- La previsione di misure compensative nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali richiede un’istruttoria documentata sulle carenze del percorso posseduto dall’interessato rispetto allo standard nazionale ritenuto essenziale e sulla possibilità di colmare tali carenze mediante le misure prescelte.
- I pareri tecnici posti a fondamento dell’imposizione di misure compensative devono essere riconducibili a organi identificabili, dei quali devono risultare competenze attribuite e settore di appartenenza, e devono essere acquisibili dall’interessato nell’ambito del contraddittorio procedimentale.
- L’amministrazione deve mantenere corrispondenza tra l’oggetto dell’istanza di riconoscimento e l’oggetto della valutazione e del provvedimento; l’inclusione di una classe di concorso non richiesta necessita di una specifica giustificazione istruttoria e motivazionale.
Riconoscimento di un titolo abilitante estero all’insegnamento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione per l’annullamento dei decreti direttoriali n. 396 del 2 aprile 2020 e n. 737 dell’1° luglio 2020. I provvedimenti avevano riconosciuto, ma subordinatamente al superamento di misure compensative, un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Austria.
Titoli e istanze della ricorrente
La ricorrente possiede una laurea italiana in Conservazione dei beni culturali, indicata come equipollente alla laurea in Lettere del vecchio ordinamento, e un titolo austriaco di abilitazione all’insegnamento nella scuola superiore di primo e secondo grado. Il titolo estero comprendeva attività di tirocinio professionale e insegnamento in classe svolte in Austria.
Nel marzo 2019 sono state presentate due istanze per il riconoscimento del titolo con riferimento alle classi di concorso A019 – Filosofia e Storia e A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il decreto n. 396/2020 ha subordinato il riconoscimento relativo alla prima istanza al superamento di una prova scritta e orale oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento. Il decreto n. 737/2020 ha previsto analoghe misure per la classe A012 e anche per la classe A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE, delle disposizioni del d.lgs. n. 206/2007 sulla libertà di stabilimento, dell’art. 45 TFUE, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 14 CEDU e dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ha contestato, in particolare:
- la necessità delle misure compensative, ritenendo che i titoli posseduti imponessero il riconoscimento automatico;
- l’omessa considerazione del titolo austriaco attestante il tirocinio nelle materie di Italiano e Storia ed educazione civica o politica;
- il difetto di motivazione e di istruttoria dei decreti;
- l’irragionevolezza e la sproporzione delle misure, anche in rapporto al tirocinio previsto dal d.m. n. 249/2010;
- l’inclusione della classe A022 nel decreto n. 737/2020, benché non richiesta;
- la disparità di trattamento rispetto ad altri docenti ai quali sarebbero stati riconosciuti titoli esteri senza misure compensative;
- la violazione dei termini procedimentali e l’impossibilità di presentare un’unica istanza per più classi di concorso secondo la procedura telematica ministeriale.
La ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione dei pareri tecnici richiamati dall’Amministrazione e ha formulato istanza cautelare, prospettando il rischio di non poter partecipare alle procedure di reclutamento e di non poter stipulare contratti con scuole paritarie.
Attività istruttoria precedente
Il Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. Dopo che la difesa della ricorrente aveva segnalato di non avere ricevuto la relazione ministeriale, la Sezione, con il parere interlocutorio n. 274/2021, ne ha disposto l’inoltro. La relazione e parte degli allegati sono stati successivamente trasmessi, ma la ricorrente ha evidenziato la mancata disponibilità del parere tecnico richiamato.
La ricorrente ha poi reiterato l’interesse alla decisione, da ultimo nel febbraio 2026.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione e ha evitato di definire, allo stato, sia le questioni preliminari sia quelle di merito.
Ha disposto l’acquisizione di chiarimenti su tre profili principali:
- il fondamento giuridico specifico delle misure compensative previste dal decreto n. 396/2020, considerato il possesso della laurea conseguita in Italia;
- le ragioni per cui il decreto n. 737/2020 abbia valutato anche la classe A022, non richiesta dalla ricorrente, e il fondamento giuridico delle misure compensative riferite alla classe richiesta;
- gli organi che hanno rilasciato i pareri tecnici, le loro competenze e il relativo settore di appartenenza, oltre alle carenze formative e professionali concretamente riscontrate e ritenute colmabili con le misure compensative.
Incombenti istruttori e conclusioni
Il Ministero dovrà trasmettere una relazione integrativa, corredata dalla documentazione relativa ai pareri tecnici, entro 90 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente partecipata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Il parere è pertanto interlocutorio: non accoglie né rigetta il ricorso e lascia impregiudicata ogni questione di rito e di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1004/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1050/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →