Parere n. 1004/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche Prevenzione e Riabilitazione Ge Sv Im, Mario Saiano, Danilo Diotti, Monica Ciarlanti, Agnese Galletto, Mara Franchini, Eugenia Dufour, Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche Prevenzione e Riabilitazione di La Spezia, Marta Cocchi, Silvia Bacci, Lorenzo Bondi, Nadia Scattini, contro Regione Liguria, e nei confronti di A.Li.Sa, avverso delibera n. 387/23 di approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro la deliberazione della Giunta regionale ligure n. 387/2023, recante revisione e aggiornamento dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali e dei titoli riconosciuti ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti contestano la DGR Liguria n. 387/2023 sotto profili procedurali e sostanziali. Sul piano procedurale deducono la mancata acquisizione delle valutazioni degli Ordini professionali e delle Commissioni d’Albo, in violazione dell’art. 3 della l.r. Liguria n. 9/2017 e degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla l. n. 3/2018. Sul piano sostanziale contestano le previsioni dell’Allegato 1, che consentirebbero l’impiego alternativo di professionisti con profili diversi, la compresenza indifferenziata di professionisti sanitari e non sanitari, il ricorso a formule generiche e la determinazione non differenziata dei minutaggi assistenziali. I ricorrenti deducono inoltre la violazione della disciplina statale delle professioni sanitarie della riabilitazione, del Piano Riabilitativo Individualizzato, dei LEA stabiliti dal DPCM 12 gennaio 2017, degli obiettivi di qualità, efficienza e appropriatezza dei servizi e dell’art. 32 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, falsità dei presupposti e disparità di trattamento. È stata proposta anche istanza cautelare, motivata con il rischio di pregiudizio alla salute degli utenti e all’esercizio delle professioni sanitarie.
Il parere
Il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio cautelare deve consistere in un rischio imminente e irreparabile di danni concreti, personali e attuali; non è sufficiente il generico e indimostrato pericolo di lesione di un bene astratto, quale la salute considerata in termini non riferiti a danni specifici e attuali. Quanto al merito, la Sezione non definisce ancora i motivi di ricorso e sospende l’esame in attesa di un’integrazione istruttoria. Il Ministero della salute dovrà redigere una relazione dettagliata sui motivi dedotti, trasmetterla ai ricorrenti per eventuali controdeduzioni entro trenta giorni e depositare relazione e controdeduzioni nel termine complessivo di novanta giorni.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è respinta perché i ricorrenti non hanno dimostrato un periculum in mora configurabile come rischio imminente e irreparabile di danni concreti, personali e attuali.
Istruttoria sul merito
Il merito è sospeso. Il Ministero della salute deve predisporre una relazione dettagliata sui motivi di ricorso, trasmetterla ai ricorrenti per controdeduzioni entro trenta giorni e depositare relazione e controdeduzioni entro novanta giorni.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale è richiesto il parere della Sezione consultiva.
art. 3 l.r. Liguria n. 9/2017
È invocato dai ricorrenti quale base dell’obbligo di coinvolgimento degli Ordini professionali nel procedimento di definizione dei requisiti delle strutture.
artt. 1 e 3 D.L.C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla l. n. 3/2018
Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno del ruolo istituzionale degli Ordini e delle Commissioni d’Albo e della necessità del loro coinvolgimento.
DPCM 12 gennaio 2017
È richiamato in relazione ai Livelli Essenziali di Assistenza e alla dedotta necessità di garantire prestazioni riabilitative appropriate.
art. 32 Cost.
È invocato dai ricorrenti quale parametro costituzionale della tutela del diritto alla salute; il parere non decide nel merito la relativa censura.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell’istanza di riesame in autotutela presentata alla Regione; il parere non si pronuncia definitivamente sull’obbligo o sull’esito dell’autotutela.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere rappresentato e dimostrato come rischio imminente e irreparabile di danni concreti, personali e attuali; non è sufficiente il richiamo generico e indimostrato alla possibile lesione di un bene giuridico astratto.
- Quando i motivi di un ricorso straordinario richiedono accertamenti tecnici o chiarimenti istruttori non adeguatamente compiuti, la Sezione può sospendere l’esame del merito e disporre una relazione amministrativa dettagliata, assicurando ai ricorrenti un termine per controdedurre.
Ricorso sulla disciplina regionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ordini professionali, Commissioni d’Albo e singoli professionisti contro la Regione Liguria, nei confronti di A.Li.Sa., avverso la DGR n. 387/2023. La deliberazione ha revisionato e aggiornato i requisiti organizzativi delle strutture sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze e i titoli riconosciuti ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
Contenuto della deliberazione impugnata
La DGR n. 387/2023 sostituisce alcune sezioni dell’Allegato 2 alla precedente DGR n. 944/2018 e approva due nuovi allegati, relativi rispettivamente ai requisiti organizzativi e ai titoli riconosciuti ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento. I nuovi requisiti sono dichiarati vincolanti sia per le strutture di nuova costituzione sia per quelle già autorizzate, alle quali è assegnato un termine di sei mesi per l’adeguamento.
Motivi di ricorso
I ricorrenti deducono anzitutto la mancata partecipazione degli Ordini professionali e delle Commissioni d’Albo al procedimento di formazione della deliberazione. Secondo la prospettazione del ricorso, la Regione e A.Li.Sa. avrebbero coinvolto soltanto gli enti gestori, ignorando le successive richieste di confronto e di riesame in autotutela.
Nel merito, viene contestata la disciplina dell’Allegato 1, in particolare per:
- la previsione alternativa di figure professionali con profili e competenze ritenuti non fungibili;
- l’equiparazione o compresenza indifferenziata di professionisti sanitari e operatori non sanitari;
- l’utilizzo di formule generiche riferite ad altro personale della riabilitazione;
- la mancata distinzione dei minutaggi assistenziali per profilo professionale;
- la conseguente possibilità per le strutture di operare scelte prive di criteri tecnico-professionali sufficientemente determinati.
I ricorrenti richiamano inoltre la disciplina statale delle professioni sanitarie della riabilitazione, il Piano Riabilitativo Individualizzato, i LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017, gli obiettivi regionali di qualità, efficienza e appropriatezza e l’art. 32 Cost. Sono dedotti anche eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, falsità dei presupposti e disparità di trattamento.
Istanza cautelare
La Sezione respinge l’istanza cautelare. Il periculum in mora non può essere individuato in un generico e indimostrato pericolo di pregiudizio per un bene astratto. Occorre invece la dimostrazione di un rischio imminente e irreparabile di danni concreti, personali e attuali. Nel caso esaminato, tale requisito è ritenuto insussistente sulla base degli elementi disponibili.
Istruttoria disposta sul merito
La Sezione non definisce i motivi di merito. Ritiene necessario acquisire una relazione dettagliata del Ministero della salute sui motivi di ricorso. La relazione deve essere trasmessa ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Relazione e controdeduzioni dovranno quindi essere depositate agli atti entro novanta giorni.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria sul merito: l’istanza cautelare è respinta, mentre l’esame delle censure relative alla legittimità della DGR Liguria n. 387/2023 è sospeso in attesa dell’integrazione istruttoria e del contraddittorio documentale indicati dalla Sezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 giu 2026Parere n. 1006/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1050/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →