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Parere

Parere n. 1005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia e nei confronti del signor -OMISSIS- per l'annullamento: a) del provvedimento del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 3 novembre 2023, con cui è stata disposta la revoca, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a) del d.lgs. 63/2006, del provvedimento del 3 marzo 2023, con cui le era stato conferito l'incarico di Direttore titolare della Casa circondariale di -OMISSIS-; b) del provvedimento del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 0128522 del 22 marzo 2024 di incarico temporaneo ai sensi degli artt. 5 e 6 del DM 28 settembre 2016 presso la Casa di reclusione di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della revoca dell'incarico di Direttore di una casa circondariale e del successivo conferimento di un incarico temporaneo presso un'altra struttura penitenziaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del 3 novembre 2023 con cui il Ministero della giustizia ha revocato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 63/2006, l'incarico di Direttore di una casa circondariale, conferitole il 3 marzo 2023, nonché il provvedimento del 22 marzo 2024 con cui le è stato attribuito un incarico temporaneo ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 settembre 2016. La ricorrente, sospesa dal servizio dopo una sentenza di condanna non definitiva alla pena di due anni e due mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per il reato di cui all'art. 328 c.p., ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 63/2006, il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e ulteriori profili di carenza istruttoria ed eccesso di potere. È stato chiesto anche il risarcimento del danno esistenziale e professionale. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e la violazione del principio di alternatività, assumendo la previa proposizione di un ricorso al TAR contro la revoca, e ha segnalato l'intervenuto annullamento del provvedimento relativo all'incarico temporaneo. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sull'eventuale giudizio amministrativo, sul procedimento penale e sul suo eventuale passaggio in giudicato, sul procedimento disciplinare, sulla posizione giuridica attuale della ricorrente e sulla persistenza dell'interesse al ricorso.

Il parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso, considerata la natura bisestile del 2024, scadeva domenica 21 aprile 2024 e doveva quindi essere prorogato al giorno successivo. Non è stata accolta, allo stato, l'istanza cautelare, poiché il ricorso non dispone ancora di un quadro istruttorio sufficiente. Ogni decisione sulle ulteriori questioni preliminari, compresa l'eventuale violazione dell'alternatività, sull'interesse alla prosecuzione del giudizio, sul merito delle censure e sulla domanda risarcitoria è stata impregiudicata. Il Ministero della giustizia dovrà depositare entro 60 giorni una relazione integrativa contenente: l'identificazione del ricorso eventualmente proposto al TAR; lo stato del procedimento penale e l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza; lo stato del procedimento disciplinare e le eventuali impugnazioni; la posizione giuridica attualmente ricoperta dalla ricorrente; la verifica della persistenza dell'interesse al ricorso. La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per controdedurre. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.

Osservazioni

Tardività del ricorso

L'eccezione è stata respinta. Poiché il termine di 120 giorni scadeva domenica 21 aprile 2024, la scadenza è stata prorogata di diritto al giorno successivo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto tempestivo sulla base delle date non contestate di notificazione del provvedimento e del ricorso.

Istanza cautelare

La Sezione non ha ravvisato, allo stato, gli elementi per accogliere la domanda cautelare, in ragione della necessità di completare l'istruttoria.

Principio di alternatività e ricorso al TAR

La decisione sull'eccezione di inammissibilità per asserita previa proposizione di un ricorso giurisdizionale è stata rinviata. Il Ministero dovrà identificare puntualmente il giudizio eventualmente promosso dalla ricorrente davanti al TAR e chiarirne l'oggetto e lo stato.

Procedimento penale

Il Ministero dovrà riferire sullo stato del procedimento penale relativo alla condanna per l'art. 328 c.p., precisando in particolare se la pronuncia sia divenuta irrevocabile.

Procedimento disciplinare

Dovranno essere indicati lo stato del procedimento disciplinare eventualmente avviato e le eventuali impugnazioni del relativo provvedimento.

Posizione giuridica attuale e interesse al ricorso

Il Ministero dovrà precisare la posizione giuridica attualmente ricoperta dalla ricorrente e verificare se permanga l'interesse alla prosecuzione del gravame, anche alla luce dell'annullamento del provvedimento relativo all'incarico temporaneo.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, lettera a), d.lgs. 63/2006

    art. 10, comma 4, lettera a)

    È la disposizione posta a fondamento del provvedimento di revoca dell'incarico direttivo; il parere non ne definisce ancora l'interpretazione applicativa, rinviando ogni valutazione di merito.

  • art. 91 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    È richiamato quale base normativa della sospensione dal servizio conseguente alla condanna penale.

  • art. 5 d.m. 28 settembre 2016

    È richiamato insieme all'art. 6 quale fondamento dell'incarico temporaneo successivamente conferito alla ricorrente.

  • art. 6 d.m. 28 settembre 2016

    È richiamato insieme all'art. 5 quale fondamento dell'incarico temporaneo.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La ricorrente ne deduce la violazione per omessa partecipazione procedimentale; la Sezione non ha ancora deciso il motivo.

  • art. 52 c.p.a.

    È stato applicato per ritenere tempestivo il ricorso: la scadenza del termine in giorno festivo è stata prorogata al giorno successivo.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare dati particolari.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 328 c.p.

    È la disposizione incriminatrice relativa al reato per il quale la ricorrente è stata condannata; il parere richiede di verificare se la condanna sia divenuta irrevocabile.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'eccezione di tardività deve essere verificata computando il termine processuale secondo le regole applicabili alla scadenza in giorno festivo; se il termine finale cade di domenica, esso è prorogato al giorno successivo.
  • Quando la decisione del ricorso straordinario dipende dall'esistenza o dall'oggetto di un parallelo ricorso giurisdizionale, l'Amministrazione non può limitarsi a un riferimento generico, ma deve fornire puntuali elementi di identificazione del giudizio e del relativo stato.
  • Prima di decidere sulla legittimità della revoca di un incarico pubblico fondata, anche indirettamente, su una vicenda penale e disciplinare, l'Amministrazione deve fornire elementi aggiornati sull'eventuale irrevocabilità della condanna, sul procedimento disciplinare e sulla posizione giuridica attuale dell'interessato.
  • La sopravvenuta modificazione o l'annullamento di uno degli atti impugnati impone di verificare in concreto la persistenza dell'interesse alla decisione, senza che la cessazione dell'interesse possa essere affermata in modo automatico e senza adeguata istruttoria.
  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando gli atti disponibili non consentono di decidere, il Consiglio di Stato può disporre una relazione integrativa, imponendo all'Amministrazione di trasmetterla previamente al ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni.

Revoca dell'incarico direttivo penitenziario e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dirigente dell'amministrazione penitenziaria contro il Ministero della giustizia. Sono stati impugnati la revoca dell'incarico di Direttore di una casa circondariale e il successivo conferimento di un incarico temporaneo presso un'altra struttura penitenziaria.

Premesse e vicenda amministrativa

La ricorrente era stata nominata Direttore della casa circondariale con provvedimento del 3 marzo 2023. A seguito di una sentenza del Tribunale competente, che le aveva inflitto la pena di due anni e due mesi di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p., era stata sospesa dal servizio ai sensi dell'art. 91 del d.P.R. n. 3/1957.

Con decreto del 3 novembre 2023 il Ministero ha revocato l'incarico direttivo, richiamando l'art. 10, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 63/2006. Successivamente, con provvedimento del 22 marzo 2024, alla ricorrente è stato conferito un incarico temporaneo ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 settembre 2016. Quest'ultimo provvedimento è stato annullato dall'Amministrazione il 9 maggio 2024.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 63/2006;
  • la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione;
  • la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990;
  • ulteriori profili di carenza istruttoria ed eccesso di potere.

È stata inoltre proposta un'istanza cautelare ed è stato richiesto il risarcimento del danno esistenziale e professionale asseritamente derivato dal comportamento dell'Amministrazione.

Eccezioni dell'Amministrazione

Il Ministero della giustizia ha contestato la fondatezza del ricorso e ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'impugnazione e l'inammissibilità per violazione del principio di alternatività, sostenendo che la ricorrente avrebbe già proposto ricorso davanti al TAR contro il provvedimento di revoca.

Il Ministero ha inoltre rilevato la cessazione della materia del contendere relativamente al provvedimento sull'incarico temporaneo, poiché quest'ultimo era stato successivamente annullato.

Tempestività del ricorso

La Sezione ha respinto l'eccezione di tardività. Considerate le date non contestate di notificazione del provvedimento, il 23 dicembre 2023, e del ricorso straordinario, il 22 aprile 2024, il termine di 120 giorni scadeva il 21 aprile 2024. Poiché tale data cadeva di domenica e il 2024 era bisestile, la scadenza doveva essere prorogata di diritto al giorno successivo. Il ricorso è stato quindi ritenuto tempestivo.

Istanza cautelare e necessità di istruttoria

La Sezione non ha accolto, allo stato, l'istanza cautelare, non ravvisando elementi sufficienti per decidere favorevolmente in assenza degli ulteriori chiarimenti istruttori necessari.

Il ricorso è stato ritenuto non ancora maturo per la decisione. In particolare, il Consiglio di Stato ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi:

  • puntuale identificazione dell'eventuale ricorso giurisdizionale proposto davanti al TAR, con indicazione del relativo oggetto e stato;
  • stato del procedimento penale e verifica dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
  • stato del procedimento disciplinare e indicazione delle eventuali impugnazioni;
  • posizione giuridica attualmente ricoperta dalla ricorrente;
  • verifica della persistenza dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.

Garanzie partecipative nell'istruttoria integrativa

Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima del deposito, la relazione dovrà essere inviata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

La Sezione ha precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento dell'incombente istruttorio, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Esito interlocutorio

Il parere non definisce né il merito delle censure relative alla revoca dell'incarico né l'eccezione di alternatività, la questione dell'eventuale cessazione dell'interesse, la domanda risarcitoria o l'eventuale cessazione della materia del contendere riguardo all'incarico temporaneo. Ogni decisione è stata espressamente lasciata impregiudicata.

Il procedimento proseguirà dopo l'acquisizione della relazione integrativa e delle eventuali controdeduzioni della ricorrente. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDirigenza e incarichiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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