Cassazione Penale, Ordinanza n. 31332/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona indicata nel testo ha impugnato per cassazione, personalmente, l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibili talune istanze di revisione di sentenze proposte ai sensi dell'art. 629 c.p.p. Nel ricorso sono stati dedotti vari profili di doglianza, ma la Corte di cassazione non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato un vizio assorbente della forma dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto dalla parte personalmente, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017.
Norme richiamate
Norma richiamata come base delle istanze di revisione delle sentenze presentate alla Corte di appello.
Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è inammissibile.
Richiamato in relazione alla riforma del 2017 che rafforza la necessità dell'assistenza tecnica per l'impugnazione in cassazione.
L'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore attesta solo la genuinità della firma e la sua riferibilità alla parte, ma non sostituisce la sottoscrizione del difensore cassazionista richiesta dall'art. 613 c.p.p.
La modifica normativa è indicata come applicabile ai procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017 e decisiva per il regime di sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione economica conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo sufficiente la sottoscrizione personale della parte.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista e non sana il difetto di legittimazione formale dell'atto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.
- Quando il vizio dell'impugnazione è puramente formale e assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito dedotti nel ricorso.
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