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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28256/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, complessivamente, in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per concorso in furto aggravato e abbandono di animali, già confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per concorso in furto aggravato e per abbandono di animali, unificati dal vincolo della continuazione. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo l'insussistenza di elementi a carico e la mancanza di una prova adeguata del loro coinvolgimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione di merito era sorretta da motivazione logica e immune da vizi rilevanti ex art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: gli imputati erano stati trovati in possesso dei cardellini e di un borsone contenente quanto occorrente per l'uccellagione, mentre le difese erano generiche e i ricorrenti, essendo rimasti assenti per l'intero procedimento, non avevano offerto alcuna spiegazione alternativa. Il motivo è stato inoltre qualificato come generico per difetto dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non individuava specificamente gli elementi della censura e non consentiva un effettivo controllo di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni meramente assertive sulla responsabilità, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito resiste al sindacato di legittimità quando il giudice di appello abbia valorizzato elementi probatori concreti, logicamente coordinati e non contraddetti da spiegazioni alternative offerte dalla difesa.
  • La censura è generica, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., se non indica puntualmente gli aspetti della decisione che si intendono contestare e non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare un controllo effettivo.
  • La presenza dell'imputato nella disponibilità della refurtiva e degli strumenti funzionali alla commissione del reato può costituire elemento valutabile ai fini dell'affermazione di responsabilità, se la difesa non offre una spiegazione alternativa plausibile.
  • La mancata partecipazione dell'imputato al procedimento, se accompagnata dall'assenza di spiegazioni difensive, può rafforzare la tenuta della ricostruzione accusatoria quando gli elementi acquisiti siano già ritenuti probatoriamente univoci.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpulgnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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