Cassazione Penale, Ordinanza n. 38236/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di appello con sentenza pronunciata in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con riduzione della pena per i reati contestati. In cassazione ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la ricorrenza di immediate cause di estinzione del reato. La censura mirava dunque a ottenere la verifica in sede di legittimità di questioni non coltivate o non deducibili dopo la scelta del concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta effettuata la scelta del concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono sindacabili in cassazione le doglianze attinenti a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si deduca un vizio che si traduca in illegalità della pena. Nel caso concreto la censura era relativa a profili non consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel concordato in appello limita l'oggetto delle censure deducibili in cassazione ai profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto concordato.
la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile in cassazione dopo la scelta del concordato in appello, salvo ipotesi non ricorrenti di illegalità della sanzione.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 416, comma primo e secondo, 110, 628, comma primo e terzo, n. 1 e 4, 61 n. 7 c.p.
indicati come titoli di reato oggetto della sentenza impugnata; il testo non specifica ulteriormente la qualificazione fattuale dei singoli capi oltre al richiamo normativo.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni inerenti alla genesi del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla divergenza tra decisione e accordo, mentre restano precluse le censure su motivi rinunciati.
- Dopo la definizione del giudizio mediante art. 599-bis c.p.p., non è deducibile in cassazione la mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza attacca un profilo coperto dalla scelta concordata.
- I vizi relativi al trattamento sanzionatorio non consentono l'annullamento se non si traducono in illegalità della pena, ossia se la sanzione resta nei limiti legali ed è del tipo previsto dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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