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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38286/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché privo di specificità e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, richiamando l'art. 581 c.p.p. sulla funzione di critica argomentata dell'impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso sono stati dedotti in via generale violazione di legge e vizio di motivazione, ma senza un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva che le censure si risolvono in doglianze generiche e non soddisfano l'onere di specificità dell'impugnazione, poiché non criticano argomentatamente i passaggi decisivi della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa al reato di evasione.

  • art. 581 c.p.p.

    l'impugnazione è ammissibile solo se contiene una critica argomentata e specifica rispetto alla sentenza impugnata; il ricorso generico è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive non soddisfano l'onere di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.
  • La funzione tipica dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato: se il ricorso si limita a riproporre doglianze astratte senza spiegare perché la motivazione sia errata, esso è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutate le ragioni dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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