Cassazione Penale, Ordinanza n. 38268/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa dalla Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con cui era stata recepita la pena concordata di anni due di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. In ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, ai fini della determinazione della pena, avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo del tutto marginale svolto nella società e il suo sforzo economico risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, nel recepire l'accordo sulla pena, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché, per effetto della rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta ai soli motivi non rinunciati. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento in appello, una volta accolta la richiesta di pena concordata, opera una cognizione limitata ai motivi non rinunciati e non è richiesta una motivazione ulteriore sul proscioglimento o sulle nullità assolute/inutilizzabilità.
Prevede la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nel giudizio di legittimità nelle ipotesi richiamate dalla disciplina del patteggiamento in appello.
Non richiede una specifica motivazione del giudice di appello che accoglie il patto sulla pena circa il mancato proscioglimento, nel contesto dell'impugnazione con rinuncia ai motivi.
Disciplina il c.d. patteggiamento in appello, introdotto dalla riforma del 2017 e richiamato come applicabile nel caso concreto.
Consente la decisione camerale senza formalità nel caso di ricorso inammissibile nell'ambito del patteggiamento in appello.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non rinunciati, escludendo un obbligo di verifica motivata su proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su nullità assolute o inutilizzabilità della prova.
- Quando il ricorso per cassazione investe una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e si fonda su doglianze incompatibili con la struttura dell'accordo sulla pena, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.
- Nel giudizio definito con concordato in appello, la censura relativa alla quantificazione della pena deve confrontarsi con il perimetro dell'accordo raggiunto; elementi come ruolo marginale e risarcimento possono risultare non scrutinabili se coperti dalla rinuncia ai motivi o dall'assetto negoziale della decisione.
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