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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38251/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato senza l'abilitazione richiesta per il ricorso per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza d'appello confermativa, ha proposto personalmente ricorso per cassazione lamentando di non aver ricevuto copia della decisione e di non aver ottenuto riscontro dal difensore. Ha chiesto di essere "iscritto al ruolo per Cassazione" per poter difendersi in relazione alla causa discussa. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, quindi in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre osservato che, essendo l'impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo la novella del 2017, il ricorso doveva essere trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione è priva di legittimazione e comporta inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'impugnazione proposta in difetto di legittimazione, dopo la legge n. 103 del 2017, deve essere trattata nelle forme de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., rilevante per il trattamento de plano dell'impugnazione proposta senza legittimazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un atto tecnico riservato a difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a instaurare validamente il giudizio di legittimità.
  • L'autenticazione della firma da parte di un difensore, o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non equivalgono alla titolarità dell'atto di ricorso e non sanano il difetto di legittimazione del ricorrente.
  • Quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, la Corte può definirla de plano secondo la disciplina introdotta dalla riforma del 2017.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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