Cassazione Penale, Ordinanza n. 38261/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha presentato istanza alla Corte di cassazione chiedendo la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza del 18 giugno 2025, definita con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel procedimento a carico dell'imputato. Si assumeva che, per mero errore, nel dispositivo non fosse stata inserita la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il grado di giudizio. Si chiedeva quindi l'aggiunta della formula di condanna alla rifusione delle spese, con liquidazione a cura della Corte di appello di Palermo mediante separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del testo unico sulle spese di giustizia, con pagamento in favore dello Stato.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza del 18 giugno 2025, aggiungendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le spese dovranno essere liquidate dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, con pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base per la liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato mediante separato decreto di pagamento
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base per il decreto di pagamento delle spese in favore dello Stato
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza può essere corretto con ordinanza quando risulti evidente la mancata trascrizione di una statuizione che doveva essere inserita nel decisum.
- Se la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa va disposta con pagamento in favore dello Stato secondo il meccanismo di liquidazione previsto dal testo unico sulle spese di giustizia.
- La correzione dell'errore materiale può consistere nell'integrazione del dispositivo con la formula omessa, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già resa sul ricorso.
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