Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38237/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, aveva ridotto la pena inflitta all'imputato nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa considerazione di immediate cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza investisse profili non scrutinabili in sede di legittimità, in quanto incompatibili con la scelta negoziale compiuta in appello e con i limiti del ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello, sono ammissibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Rende possibile il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per censure compatibili con la scelta concordata e non per motivi rinunciati o preclusi.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica di cause di immediato proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. se la doglianza riguarda motivi rinunciati e profili coperti dal concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla validità della scelta concordata, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato, inclusa la deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sulla presenza di cause di proscioglimento immediate.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena possono essere scrutinati in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è preclusa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.