Cassazione Penale, Ordinanza n. 38285/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di specificità e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa la sanzione pecuniaria per la causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma attenuata. Nel ricorso, tramite il difensore, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una doglianza apodittica sulla decisione, senza la necessaria critica argomentata richiesta dall'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice richiamata come secondo reato contestato, nella ipotesi attenuata di lieve entità
art. 581 c.p.p.
richiamato quale parametro di ammissibilità dell'impugnazione: il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica rispetto alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; non sono sufficienti doglianze generiche o meramente reiterative.
- La funzione tipica del ricorso è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato: se manca tale confronto, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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