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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38285/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di specificità e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa la sanzione pecuniaria per la causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma attenuata. Nel ricorso, tramite il difensore, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una doglianza apodittica sulla decisione, senza la necessaria critica argomentata richiesta dall'art. 581 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in appello

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come secondo reato contestato, nella ipotesi attenuata di lieve entità

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato quale parametro di ammissibilità dell'impugnazione: il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica rispetto alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; non sono sufficienti doglianze generiche o meramente reiterative.
  • La funzione tipica del ricorso è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato: se manca tale confronto, l'impugnazione è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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