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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04528/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per incendio doloso di un capannone avvenuto il 24/05/2022, con applicazione della circostanza aggravante dell'art.416bis.1 cod. pen. (avvalersi delle condizioni di cui all'art.416bis). I ricorrenti contestano la sussistenza della aggravante sostenendo che il fatto sarebbe stata una vendetta personale per il rifiuto di una riparazione e non un atto compiuto con metodo mafioso: manca la volontà intimidatoria nei confronti della comunità, il nesso temporale è incerto (alcuni giorni dopo e non il giorno dopo) e la vittima non avrebbe compreso il collegamento con il diniego della riparazione. Inoltre si deduce carenza del necessario coefficiente psicologico ai sensi dell'art.59 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto non manifestamente erronea la valutazione del merito secondo cui l'azione era riconducibile a una ritorsione la quale, nella progettazione e nell'esecuzione, ha sfruttato il capitale intimidatorio riferibile a un contesto di criminalita organizzata. La sentenza conferma che la difficolta della vittima a collegare immediatamente l'episodio al contatto precedente e la condotta degli imputati sono indici della maggiore sicurezza degli autori derivante dall'effetto intimidatorio. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per integrare l'aggravante occorre l'effettivo utilizzo del metodo mafioso o la finalizzazione agevolatrice del sodalizio, e ha ritenuto tali condizioni verificate nel caso concreto. Conseguentemente sono confermate le condanne e le determinazioni sanzionatorie del Tribunale e della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 416bis cod. pen. (aggravante)

    L'aggravante richiede o l'effettivo utilizzo del metodo mafioso con l'impiego della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, in modo incidente e causalmente collegato alla commissione del reato, o una finalizzazione soggettiva del fatto per agevolare il sodalizio. Non è sufficiente la mera appartenenza o l'ambiente; serve una concreta incidenza intimidatoria o una finalita agevolatrice.

  • art. 7 d.l. 152/1991 conv. con l. n.203 (oggi art. 416bis.1 cod. pen.)

    La disciplina normativa ha introdotto l'incremento sanzionatorio poi trasfuso nell'art.416bis.1; l'interpretazione richiede una valutazione fenomenica delle condotte per evitare di estendere l'aggravante a fatti estranei al modello tipizzato.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Previsione richiamata per l'utilizzabilita di intercettazioni e videoriprese acquisite in altro procedimento, ritenute utilizzabili nel giudizio di merito.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al coefficiente psicologico; la Corte ha valutato comunque che l'elemento psicologico richiesto dall'aggravante era soddisfatto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per applicare l'aggravante di cui all'art.416bis.1 non basta la mera appartenenza a contesti mafiosi o la reputazione degli autori: è necessario dimostrare l'effettivo uso del metodo mafioso o una finalita concreta di agevolazione del sodalizio.
  • La prova dell'avvalersi delle condizioni mafiose puo ricavarsi anche da indici indiretti quali la tempistica, la modalita esecutiva, il comportamento della vittima (confusione, omertà o difficolta a denunciare) e la sensazione di maggiore sicurezza degli autori nel compiere il fatto.
  • La circostanza che l'evento sia motivato da una ritorsione personale non esclude automaticamente l'aggravante se la ritorsione e stata progettata o eseguita sfruttando il capitale intimidatorio di un contesto mafioso.
  • Le intercettazioni, le videoriprese, i rilievi tecnico-scientifici e le ammissioni degli imputati costituiscono elementi probatori rilevanti per dimostrare il nesso tra il fatto e l'utilizzo del metodo intimidatorio mafioso.
  • In fase difensiva, per contrastare l'aggravante conviene attaccare il nesso causale tra intimidazione e evento delittuoso, sottolineare l'assenza di finalita agevolatrici per il sodalizio e produrre elementi che mostrino la natura personale e non collettiva della vendetta.

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