Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22280/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ravvisato la ricettazione in capo all'imputato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione in relazione a una patente di guida risultata precedentemente denunciata come sottratta dal titolare. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 648 c.p., sostenendo che la decisione di merito avrebbe mal individuato la natura del fatto e avrebbe valorizzato argomentazioni già svolte in appello. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza la riqualificazione del fatto come furto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, e il secondo manifestamente infondato perché il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, ma solo nel controllo della tenuta logica della motivazione. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, quando un soggetto sia trovato in possesso della res provento di delitto e non vi siano elementi univoci del suo coinvolgimento nel furto, la sua condotta integra ricettazione se non fornisce una spiegazione plausibile della disponibilità del bene.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ribadisce che ricorre la ricettazione quando l'imputato sia trovato nella disponibilità della cosa proveniente da delitto e non emergano elementi univoci del suo concorso nel furto, senza che fornisca una giustificazione plausibile della disponibilità del bene.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione; il vizio è configurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni della decisione.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    La Corte richiama il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato logico-argomentativo, senza rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È desumibile dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda soltanto le manifeste illogicità o i contrasti interni della decisione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità del bene proveniente da delitto, unita all'assenza di elementi univoci che indichino la partecipazione dell'imputato al reato presupposto e alla mancanza di una spiegazione plausibile della detenzione, consente di ravvisare il delitto di ricettazione.
  • La ricettazione può sussistere anche quando il bene non sia in commercio, non essendo tale circostanza di per sé ostativa alla configurabilità del reato.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.