Cassazione Civile, Ordinanza n. 30999/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comodante)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello incidentale del convenuto relativo a un fondo concesso in comodato e, pur affermando in motivazione che il bene era restituibile ad nutum perché il comodato era senza termine, non aveva poi inserito nel dispositivo alcuna condanna al rilascio del fondo. Con l’unico motivo di ricorso è stata quindi dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio, sostenendo che l’accertamento del diritto alla restituzione non era stato seguito dalla statuizione condannatoria necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha osservato che il dispositivo della sentenza d’appello si limitava ad accogliere l’appello incidentale e a riformare il rigetto della domanda riconvenzionale, confermando il resto, ma senza pronunciare espressamente la condanna al rilascio del fondo. Ha quindi qualificato la decisione come mero accertamento del diritto alla restituzione, non idoneo a sostituire una statuizione condannatoria, ravvisando un’omissione di pronuncia. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la definizione del procedimento camerale e per la proposta di manifesta fondatezza del ricorso
utilizzato dal relatore per formulare la proposta di accoglimento del ricorso
evocato implicitamente dalla censura di omessa pronuncia, quale parametro dell’obbligo del giudice di decidere su tutta la domanda
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello accerta in motivazione il diritto alla restituzione di un bene, ma omette nel dispositivo la statuizione di condanna al rilascio, la decisione integra un’omissione di pronuncia censurabile in cassazione.
- L’accoglimento di una domanda di restituzione richiede una chiara statuizione nel dispositivo: il solo riconoscimento in motivazione dell’obbligo di restituire non sostituisce la condanna al rilascio.
- Ai fini del controllo di legittimità, il tenore letterale del dispositivo prevale nel verificare se la domanda sia stata effettivamente decisa o sia rimasta priva di pronuncia.
- Nel comodato senza determinazione di termine, il comodante può chiedere la restituzione del bene ad nutum, ma il relativo accertamento deve tradursi in un capo dispositivo espressamente condannatorio se si intende ottenere il rilascio forzoso.
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