Cassazione Penale, Sentenza n. 29761/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In una sentenza resa in sede di rinvio, la Corte di appello di Salerno aveva riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto l'imputato responsabile di reati connessi a operazioni economiche e a fatture per operazioni inesistenti, rideterminando la pena in anni due di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato erronea applicazione degli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe desunto l'inesistenza delle operazioni da un elemento inidoneo, ossia l'inesistenza della categoria merceologica indicata nelle fatture, elemento che al più avrebbe potuto rilevare come indice di un inganno dell'acquirente e non dell'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni; ha inoltre richiamato una conversazione intercettata con il commercialista, asseritamente ignorata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando che le attenuanti generiche, riconosciute, sarebbero state considerate solo nella determinazione della pena-base del reato più grave e non anche nei reati satellite, mentre avrebbero dovuto incidere su tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la formale veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che, nel calcolo della pena per reato continuato, le attenuanti generiche incidono sulla pena-base del reato più grave e, comunque, devono essere considerate anche ai fini della determinazione degli aumenti per i reati satellite, salvo espressa esclusione; la Corte di merito si era attenuta a tale criterio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa quale norma incriminatrice asseritamente mal applicata in relazione alle fatture per operazioni inesistenti
richiamato dalla difesa quale norma incriminatrice asseritamente mal applicata in relazione alle fatture per operazioni inesistenti
evocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto, in relazione al mancato versamento dell'IVA
norma sulle attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di ricorso
richiamato per affermare che le attenuanti generiche operano sulla pena-base del reato più grave
richiamato in tema di reato continuato e di determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per escludere la deducibilità del travisamento del fatto in cassazione
base normativa della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito, sotto la formale denuncia di violazione di legge, chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
- Il travisamento del fatto non può essere dedotto in cassazione come mezzo per sovrapporre una valutazione alternativa del materiale probatorio a quella dei giudici di merito.
- Nel reato continuato la determinazione della pena avviene individuando prima la violazione più grave, applicando su di essa le eventuali attenuanti o aggravanti, e poi calcolando l'aumento per la continuazione.
- Le circostanze attenuanti generiche, una volta riconosciute, devono incidere anche sui reati satellite nella determinazione dell'aumento per la continuazione, salvo che il giudice le escluda espressamente per alcuni reati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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