Cassazione Civile, Ordinanza n. 19162/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato l'intervenuta rinuncia al giudizio da parte di tutti i ricorrenti, con successiva accettazione rituale della rinuncia da parte della resistente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state compensate, anche in considerazione di quanto richiesto dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni ex dipendenti di una società elettrica, insieme ai superstiti che beneficiavano delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica, avevano agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della disdetta comunicata dalla società rispetto alla regolamentazione collettiva che disciplinava tali benefici, nonché dell'accordo successivamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali nel novembre 2015. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo legittimo il recesso dell'impresa da un accordo aziendale a durata indeterminata, insussistenti diritti quesiti, rispettoso il comportamento datoriale dei canoni di correttezza e buona fede e non censurabile la misura una tantum riconosciuta agli aventi titolo. In Cassazione i soccombenti hanno proposto ricorso avverso tale decisione, ma nelle more del giudizio tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controparte.
Norme richiamate
regola la rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione; la Corte vi ha fatto applicazione per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia accettata.
disciplina gli effetti della rinuncia e la conseguente estinzione del giudizio in Cassazione; è stato richiamato come base della declaratoria di estinzione.
è citato in relazione al verbale di conciliazione richiesto agli ex dipendenti per percepire la somma una tantum, quale accordo sottoscritto entro un termine fissato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia ritualmente accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e definisce il giudizio in rito.
- Le spese di lite possono essere compensate quando vi sia accordo delle parti o comunque una richiesta conforme alla compensazione, anche in sede di estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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