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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21680/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietà privata)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da una società proprietaria di un complesso industriale ex metallurgico contro l’amministrazione statale concedente e contro il concessionario di opere pubbliche, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall’occupazione d’urgenza di aree e stabilimenti, non seguita da espropriazione, nonché dall’omessa custodia e dal degrado dei beni nel periodo compreso tra il provvedimento di occupazione del 26 luglio 1983 e il verbale di restituzione del 3 aprile 1992. Dopo una lunga vicenda processuale, nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto che la società fosse stata privata della disponibilità formale e materiale dell’immobile, valorizzando 31 verbali di immissione in possesso prodotti in riassunzione e ritenendo non decisivo un precedente provvedimento amministrativo che negava la presa di possesso. Ha quindi respinto l’appello incidentale della pubblica amministrazione e accolto l’appello del concessionario, escludendone la responsabilità. La ricorrente principale ha allora denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che la pubblica amministrazione non si fosse costituita nel giudizio di rinvio e per non avere esaminato le difese depositate; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente/illogica sull’immissione in possesso, sul giudicato implicito e sul valore dei documenti prodotti; 3) violazione dell’art. 324 c.p.c. per avere attribuito efficacia di giudicato a una precedente decisione della Giunta speciale per le espropriazioni; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per l’ammissibilità della nuova documentazione prodotta dalla società in rinvio; 5) violazione dell’art. 384 c.p.c. per asserita mancata osservanza dei limiti del giudizio di rinvio; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato su questioni che, secondo la ricorrente, erano rimaste assorbite nelle precedenti fasi. La società proprietaria è rimasta intimata in cassazione; il concessionario si è costituito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la disciplina più restrittiva sull’ammissione dei nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. invocata dalla ricorrente non era applicabile al giudizio introdotto nel 1990. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull’accertamento in fatto dello spossessamento della proprietaria e sull’acquisita prova, tramite i verbali di immissione in possesso e gli altri elementi documentali, che l’amministrazione aveva preso possesso materiale e formale dell’area. La Corte ha inoltre escluso che fosse decisivo il richiamo al giudicato implicito o alle decisioni precedenti della Giunta speciale per le espropriazioni, rilevando che la sentenza di rinvio aveva comunque autonomamente accertato il fatto storico rilevante. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del concessionario. Le spese tra la ricorrente principale e la società intimata non sono state poste a carico di quest’ultima, rimasta non costituita; le spese tra la ricorrente principale e il concessionario sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e quando non viene specificato quali difese o questioni decisive siano state realmente omesse dal giudice di rinvio

  • art. 132 c.p.c.

    la censura è infondata se la motivazione della sentenza di merito contiene un autonomo accertamento in fatto e non è meramente apparente

  • art. 324 c.p.c.

    non è correttamente invocato quando si pretende di attribuire efficacia di giudicato a una decisione esterna che non è idonea, per struttura e contenuto, a coprire il punto controverso nel diverso giudizio

  • art. 345 c.p.c.

    nel caso di specie la disciplina più restrittiva sui nova documentali non si applicava ratione temporis al giudizio introdotto prima del 30 aprile 1995

  • art. 2697 c.c.

    la parte che deduce un fatto impeditivo o modificativo deve indicarne e provarne specificamente i presupposti, senza poter ottenere una rivalutazione delle prove in cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, ma la violazione non è configurabile quando il giudice di merito svolge l’accertamento fattuale richiesto dalla pronuncia rescindente

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del creditore è rilevante solo se permane una sua concreta disponibilità del bene o una condotta causalmente efficiente nell’aggravamento del danno

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice può fondare la decisione su nuovi documenti solo se la loro ammissibilità è compatibile con la disciplina processuale applicabile ratione temporis; la parte che contesta l’ammissibilità deve dedurre tempestivamente la specifica preclusione e l’incidenza decisiva del documento sulla decisione.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se non indica in modo puntuale quali difese, eccezioni o prove decisive siano state trascurate e in che modo la loro considerazione avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
  • Il giudizio di cassazione non consente la rivalutazione del merito istruttorio: una volta che il giudice di rinvio abbia compiuto un autonomo accertamento in fatto sulla disponibilità del bene e sull’immissione in possesso, la parte soccombente non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei documenti.
  • Il giudicato, anche se invocato come implicito o esterno, opera solo se riguarda un punto fondamentale comune ai due giudizi e se costituisce premessa logica necessaria della decisione; non è sufficiente richiamare una precedente pronuncia che abbia trattato la questione in un contesto diverso o con diverso petitum.
  • In una controversia risarcitoria da occupazione di immobile, l’individuazione del soggetto passivamente legittimato e la verifica dell’eventuale concorso colposo del proprietario dipendono dall’accertamento concreto della perdita della disponibilità del bene e della effettiva presa di possesso da parte dell’autorità procedente.
  • Il provvedimento formale di restituzione e i verbali di immissione in possesso possono costituire elementi decisivi per ricostruire l’effettiva dinamica dell’occupazione e dello spossessamento, ma la loro valutazione resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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