Sentenza n. 3983/2026 - Milano, Sezione 1
per L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: delle sentenze n. 202/25 del Tribunale di Lodi e n. 462/2025 del Tribunale di Pavia con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 2.050,35.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese legali distratte a favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle sentenze n. 202/2025 del Tribunale di Lodi e n. 462/2025 del Tribunale di Pavia, con le quali il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del ricorrente, per complessivi euro 1.687,00 oltre spese generali e accessori, pari a euro 2.050,35 complessivi secondo l'epigrafe. Le sentenze erano state notificate al Ministero il 30 luglio e il 9 settembre 2025, erano passate in giudicato per mancata impugnazione ed erano rimaste ineseguite. Il ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato il 18 maggio 2026. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le sentenze del giudice ordinario erano state regolarmente notificate, erano passate in giudicato e non erano state eseguite dal Ministero. Poiché era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussistevano i presupposti per l'azione di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato, salvo che avesse già adempiuto nelle more, a dare piena e completa esecuzione alle sentenze entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi/Pavia quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, in applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto del limitato impegno richiesto.
Norme richiamate
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il creditore dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione debitrice e la persistente mancata esecuzione dell'obbligo pecuniario risultante dal titolo.
- Per le amministrazioni dello Stato, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un organo amministrativo incaricato di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione entro un termine assegnato.
- L'eventuale incapienza dei fondi ordinari dell'amministrazione debitrice non impedisce l'esecuzione del giudicato pecuniario: il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio della funzione commissariale non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso ulteriore.
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