Cassazione Penale, Sentenza n. 34678/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa dell'11/04/2023 che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato di energia per mancanza di querela, dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha reso procedibile a querela la generalità dei furti aggravati; in udienza il Pubblico Ministero aveva effettuato contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art.625, n.7 (destinazione del bene a pubblico servizio) al fine di rendere il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha valutato la contestazione suppletiva tardiva e ha dichiarato l'improcedibilità. Il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione della legge sostenendo che il pubblico ministero può modificare l'imputazione in udienza senza il consenso dell'imputato e che la contestazione suppletiva era efficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione per saltum, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Catania. Il Collegio ha ritenuto che il capo di imputazione, individuando Enel quale parte offesa, conteneva elementi indicativi idonei a far emergere la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, quindi non era necessaria una contestazione suppletiva specifica. Inoltre, anche aderendo all'orientamento opposto, la Corte ha affermato che il pubblico ministero può legittimamente procedere in udienza alla contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, anche dopo il decorso del termine per la querela, in particolare quando il ritardo non è addebitabile al PM (es. rinvio delle udienze oltre l'entrata in vigore della riforma). Pertanto la declaratoria di improcedibilità del Tribunale è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2
Ha modificato il regime di procedibilità per varie ipotesi di furto, rendendo la generalità dei furti aggravati procedibili a querela di parte, con effetti transitori che influiscono sulla necessità della querela.
art. 624 cod. pen., comma terzo
Interpretato nel senso che alcune ipotesi di furto aggravato (tra cui talune previste nello stesso art.624) conservano la procedibilità d'ufficio; la norma è stata richiamata per distinguere quali aggravanti sopravvivono alla riforma.
Aggravante che considera il bene sottratto destinato a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che questa circostanza possa ricavarsi anche implicitamente dall'indicazione della parte offesa (es. Enel) nel capo di imputazione.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato come termine per proporre la querela previsto dalla disciplina transitoria; la Corte valuta la rilevanza del decorso di tale termine ai fini della possibilità di contestazione suppletiva.
Norma richiamata in tema di contestazione suppletiva: la Corte considera che l'esercizio del potere di contestare aggravanti in dibattimento non è soggetto a decadenze o limitazioni tali da impedire la modifica dell'imputazione in udienza.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale che consente l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello competente; applicata per rimandare il giudizio alla Corte d'appello di Catania.
Massime di principio
- Quando il capo di imputazione indica come parte offesa un soggetto che gestisce un servizio pubblico (es. Enel), tale indicazione può essere sufficiente a contestare l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio senza una formulazione espressa.
- Il pubblico ministero può, in udienza, formulare contestazioni suppletive o modificare l'imputazione aggiungendo un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, anche se è decorso il termine per la querela, salvo che si configuri negligenza del PM.
- La tardività della contestazione suppletiva va valutata tenendo conto delle sopravvenienze normative e processuali (es. rinvii d'udienza intervenuti dopo la riforma); un rinvio giudiziale che fa maturare la nuova causa di improcedibilità non rende automaticamente inammissibile la contestazione suppletiva del PM.
- Esistono orientamenti giurisprudenziali divergenti: in situazioni dubbie, per evitare contestazioni sul regime di procedibilità, è consigliabile che l'accusa specifichi esplicitamente l'aggravante già in capo di imputazione.
- L'aggiunta in udienza di un'aggravante non cancella i diritti difensivi dell'imputato: il giudice deve garantire al difensore la possibilità di chiedere termini, acquisire prove o esercitare altri rimedi difensivi necessari.
- In presenza di riforme processuali che incidono sulla procedibilità, valutare subito l'opportunità di adeguare l'imputazione o di attivare le tutele difensive necessarie per non incorrere in declaratorie di improcedibilità.
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