Cassazione Civile, Ordinanza n. 19775/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'ampia area sita in Palermo, occupata nel 1978 ed espropriata nel 1982 per la realizzazione di edifici universitari. In primo grado e nei successivi giudizi di rinvio si è discusso, da un lato, della qualificazione urbanistica del suolo e del suo valore venale ai fini dell'indennità di espropriazione; dall'altro, della spettanza dell'indennità aggiuntiva agli affittuari e del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo liquidato. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 40 del d.P.R. 327/2001, sostenendo che la corte territoriale aveva ritenuto inattendibile la stima del c.t.u. e aveva aderito acriticamente alla stima del consulente di parte dell'Università, con conclusioni prive di adeguato supporto tecnico-scientifico; 2) violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 42 e 117 Cost., censurando il diniego della rivalutazione monetaria e invocando il principio della integrale ristorazione del proprietario espropriato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che i ricorrenti non avevano trascritto i passaggi salienti della relazione del consulente di parte dell'Università, né avevano indicato in modo puntuale le ragioni di inattendibilità della stima recepita dalla corte d'appello, così da rendere non controllabile la censura. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, per il quale non opera automaticamente la rivalutazione monetaria, ma soltanto gli interessi legali e, in presenza di specifica domanda e prova, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. La Corte ha aggiunto che tale impostazione non contrasta con l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, poiché l'ordinamento interno appresta un rimedio idoneo a compensare il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri previsti dal d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato come norma sulla determinazione dell'indennità di espropriazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nella contestazione della valutazione tecnica
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
non impedisce l'applicazione del regime interno che prevede interessi legali e, se provato, il maggior danno da ritardo nel pagamento dell'indennità
art. 42 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'integrale ristoro del proprietario espropriato
art. 117 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali
consente il riconoscimento del maggior danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma solo su specifica domanda e prova del pregiudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato
art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333
menzionato nel percorso processuale per la disciplina previgente dei criteri di determinazione dell'indennità
menzionata per la conversione del d.l. n. 333/1992
art. 16, quinto e sesto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865
richiamato per la reviviscenza, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, del criterio fondato sul valore venale del bene
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la valutazione tecnica del giudice di merito è inammissibile se non indica specificamente le lacune e gli errori della consulenza o della sentenza e non trascrive i passaggi essenziali degli elaborati tecnici rilevanti.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulla consulenza di parte quando motiva adeguatamente le ragioni per cui ritiene non condivisibile la consulenza tecnica d'ufficio e preferibile l'elaborato di parte.
- L'indennità di espropriazione ha natura di debito di valuta: non è soggetta a rivalutazione automatica, ma soltanto agli interessi legali e, in presenza di domanda e prova, al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
- La tutela convenzionale del diritto di proprietà non esclude che l'ordinamento interno disciplini il ritardo nel pagamento dell'indennità mediante interessi e risarcimento del maggior danno, purché il rimedio sia effettivo.
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