Cassazione Civile, Ordinanza n. 22171/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento illegittimo già accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell'indennità risarcitoria, dei contributi previdenziali e assistenziali. Dopo avere optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, il lavoratore ha chiesto al Tribunale la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni perse dal licenziamento fino all'opzione, dell'indennità sostitutiva e del t.f.r. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha rigettato l'appello principale della società e, in accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, ha aumentato la condanna includendo i contributi anche per la quota a carico del lavoratore e disponendo decorrenze più ampie per interessi e rivalutazione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, dell'art. 27 del ccnl industria metalmeccanica privata, degli artt. 1363 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'indennità di trasferta non dovesse essere inclusa, o non interamente inclusa, nella retribuzione globale di fatto usata per calcolare l'indennità risarcitoria, perché avrebbe natura anche o soltanto rimborsuale ed era espressamente esclusa dal calcolo degli istituti legali e contrattuali; 2) violazione degli artt. 429 e 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello fatto decorrere interessi e rivalutazione sull'intero importo dell'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento, senza considerare che il credito matura mese per mese e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che, per il lavoratore qualificabile come trasfertista abituale, l'indennità di trasferta ha natura retributiva e va inclusa nella retribuzione globale di fatto; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che gli accessori sul credito da licenziamento illegittimo vanno calcolati mese per mese sulle singole quote via via rivalutate, non sull'intero importo complessivo dalla sola data del licenziamento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sugli accessori e, decidendo nel merito, ha disposto che rivalutazione monetaria e interessi legali decorressero dai singoli ratei mensili dell'indennità risarcitoria maturati dal 04/08/1995 fino al soddisfo. Ha inoltre confermato il resto della sentenza d'appello, comprese le spese dei gradi di merito, e compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 92/2012
il risarcimento dovuto per licenziamento illegittimo è parametrato alla retribuzione globale di fatto e comprende le utilità economiche che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito; gli accessori si applicano secondo l'art. 429 c.p.c.
art. 27 ccnl industria metalmeccanica privata del 05/07/1994
per la generalità dei lavoratori comandati in trasferta prevede un trattamento di rimborso spese e ne esclude la natura retributiva; ma non si applica ai lavoratori assunti per mansioni che comportano continuo spostamento, per i quali il trattamento assume natura retributiva.
invocato per l'interpretazione complessiva della clausola collettiva relativa alla trasferta.
invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali e peritali.
norma processuale del mezzo di ricorso utilizzato per denunciare violazioni di legge.
norma processuale del mezzo di ricorso utilizzato per censurare motivazione e omesso esame.
il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali si applica anche ai crediti risarcitori da licenziamento illegittimo; gli accessori vanno calcolati sulle somme via via rivalutate e, nel caso di crediti maturati periodicamente, mese per mese.
richiamato per la doglianza sulla pretesa mancanza di motivazione sulla decorrenza degli accessori.
la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione parziale.
Massime di principio
- Nel licenziamento illegittimo, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav., devono essere inclusi nella retribuzione globale di fatto gli emolumenti corrisposti con continuità che remunerano in modo fisso e stabile le peculiari modalità di esecuzione della prestazione, quando abbiano natura sostanzialmente retributiva.
- La clausola collettiva che disciplini l'indennità di trasferta va interpretata in modo sistematico: la previsione generale di rimborso spese e di esclusione dalla retribuzione non si applica quando il lavoratore sia assunto per mansioni che implicano continuo spostamento, perché in tal caso il trattamento perde la funzione meramente compensativa delle spese e assume funzione retributiva.
- Per i crediti da licenziamento illegittimo che maturano mese per mese, rivalutazione monetaria e interessi legali devono essere calcolati sulle singole quote via via maturate e rivalutate, non sull'importo complessivo unitariamente considerato dalla data del licenziamento.
- Il cumulo tra rivalutazione e interessi previsto dall'art. 429 c.p.c. si applica anche ai crediti risarcitori da licenziamento illegittimo, perché essi rappresentano l'utilità economica perduta dal lavoratore per effetto dell'illegittimo recesso.
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