Sentenza del 14/03/2018 n. 1649 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Procedura di mediazione - Controversia al di sotto dei 20mila euro - Termine per depositare ricorso - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una pretesa tributaria di valore inferiore a 20.000 euro soggetta alla procedura di reclamo-mediazione. Poiché la mediazione non aveva avuto esito positivo, si discuteva del termine entro il quale il contribuente doveva depositare il ricorso presso la Commissione tributaria, oggi Corte di giustizia tributaria. Il punto centrale era stabilire se il termine di 30 giorni fosse processuale, obbligatorio e necessario per introdurre validamente il giudizio.
La decisione
È stato affermato che, quando la procedura di mediazione si conclude senza accordo, il contribuente dispone di 30 giorni per depositare il ricorso. Tale termine è qualificato come processuale e necessario per l'introduzione del giudizio; la sua inosservanza può quindi determinare l'inammissibilità del ricorso. La regola è giustificata anche dal fatto che il contribuente non dispone di un'altra forma equivalente di tutela giudiziale del proprio diritto.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e il deposito del ricorso, collegando tali adempimenti al regolare instaurarsi del processo tributario.
D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater
Ha inciso sulla disciplina del reclamo-mediazione tributario, prevedendo il meccanismo applicabile alle controversie di valore ridotto e il termine per la prosecuzione giudiziale dopo l'esito negativo della procedura.
Ha convertito il d.l. n. 193/2016, rendendo operative le modifiche alla disciplina della mediazione tributaria.
Massime di principio
- Per le controversie tributarie soggette a reclamo-mediazione, il ricorso giudiziale non può essere depositato immediatamente: occorre attendere la conclusione della procedura amministrativa preliminare.
- Se la mediazione fallisce, il termine per depositare il ricorso decorre dalla comunicazione dell'esito negativo o dalla scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura, secondo la disciplina applicabile.
- Il termine di 30 giorni è un termine processuale e deve essere rispettato rigorosamente; il deposito tardivo può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- È essenziale conservare la prova della data di presentazione del reclamo, della comunicazione dell'esito e del deposito del ricorso, così da poter verificare il rispetto dei termini.
- La regola deve essere applicata verificando il valore della controversia e la normativa vigente al momento dei fatti, poiché soglie, decorrenze e denominazioni degli organi giudiziari possono essere state modificate nel tempo.
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