Cassazione Penale, Sentenza n. 7160/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per euro 397.322,82 disposto dal GIP di Caltagirone quale provento di truffa ai danni dello Stato. Il ricorrente deduce la violazione di legge per errata qualificazione dei fatti (il Tribunale avrebbe qualificato la condotta come indebita percezione di erogazioni ex art. 316-ter cod. pen. mentre andrebbe configurata la truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.), l'erronea applicazione dell'art. 316-ter comma 2 (con criticità sul frazionamento degli importi) e l'omessa valorizzazione di elementi probatori acquisiti dalla Guardia di Finanza che dimostrerebbero il superamento della soglia penale in più operazioni nel 2017-2018.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Catania. La Corte ha ritenuto che dagli atti emergano condotte complesse e sistematiche (simulazione di vendite, fatturazioni false, coinvolgimento di numerosi beneficiari, vendita di beni non consentiti) idonee a integrare il "quid pluris" necessario per la truffa aggravata e non riconducibili alla sola fattispecie residuale di indebita percezione di erogazioni. Ha inoltre osservato che i controlli della Consap previsti dall'art. 8 del D.P.C.M. non sono meramente formali e che la gravità e la pluralità degli artifici rende plausibile la configurazione della truffa; il rinvio al Tribunale consentirà anche di esaminare le questioni sollevate dalle terze interessate circa l'appartenenza di parti del compendio sequestrato.
Norme richiamate
La Corte ritiene possibile la configurazione della truffa aggravata per erogazioni pubbliche quando dalle condotte emergano plurimi artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore; serve un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione
Norma residuale per indebita percezione di erogazioni pubbliche basata su false dichiarazioni unilaterali; va applicata con cautela e non deve diluire il campo della truffa quando sussistono artifici e raggiri complessi
codice di procedura penale, art. 611
Richiamata in relazione alla trattazione orale e alla rinuncia: la richiesta di trattazione in pubblica udienza è irrevocabile; la rinuncia successiva ai termini non ha effetti retroattivi sulla scelta del rito
D.P.C.M., art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre (e successive modificazioni)
Stabilisce i controlli affidati a CONSAP; la Corte osserva che tali controlli prevedono confronti con la piattaforma di fatturazione elettronica e non possono essere considerati meramente formali nella fattispecie oggetto di esame
Massime di principio
- Per qualificare i fatti come truffa aggravata (art. 640-bis) occorre verificare la presenza di un "quid pluris": pluralità di artifici, raggiri sistematici e una strategia volta ad indurre in errore l'ente erogatore, non la sola falsa autocertificazione.
- La mera negligenza o mancanza di controlli da parte dell'ente erogatore non esclude la responsabilità per truffa: la colpa/omissione della P.A. può essere la conseguenza dell'apparenza fraudolenta creata dagli agenti.
- L'art. 316-ter è una fattispecie residuale: va applicato quando l'illecito si esaurisce in una falsa dichiarazione senza ulteriori artifici idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.
- In presenza di una condotta fraudolenta reiterata e coordinata (più operazioni, coinvolgimento numeroso di beneficiari, fatturazioni false), gli importi devono essere valutati nell'insieme e non necessariamente frazionati, perché possono concorrere a formare un unico disegno criminoso.
- I controlli amministrativi previsti da norme o regolamenti (es. attività di CONSAP) possono essere oggetto di valutazione rispetto alla loro natura e intensità; una verifica formale differisce da un controllo di riscontro che renderebbe più difficile il successo di una frode sofisticata.
- In caso di annullamento con rinvio la nuova valutazione giudiziale dovrà considerare anche le pretese dei terzi proprietari o aventi diritto sul compendio sequestrato (es. quote di pensioni complementari, immobili), che devono essere esaminate in sede di riesame.
- Per la cautela patrimoniale (sequestro preventivo) è necessario dimostrare il nesso tra bene e provento del reato: la sistematicità e l'ampiezza della frode rafforzano la legittimità della misura.
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