Sentenza n. 115/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: 1) della Determinazione Dirigenziale R.G.N. 2657 dell’11 settembre 2025 comunicata con nota del 12 settembre 2025 con cui l’appalto relativo a “Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Istruzione Superiore Nostro - Repaci sito alla Via Marconi di Villa San Giovanni (RC) da eseguirsi con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM). CUP: B93H19000070002 CIG: B75500DD1C ” è stato aggiudicato al costituendo RTI Aet Ambiente Edilizia e Territorio s.r.l. (Capogruppo) – Elettromical s.r.l. (mandante), la cui offerta ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 77,41, di cui 59,97 per punteggio tecnico e 17,44 per punteggio economico - per un importo complessivo di aggiudicazione di € 4.040.403,49 oltre IVA, di cui € 3.938.539,59 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 18,06% ed € 101.863,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 2) di tutti i verbali di gara, rispettivamente delle sedute del 30 luglio 2025, 1°agosto 2025 e 5 agosto 2025 e relativi allegati; 3) del bando/disciplinare di gara e del capitolato speciale per come interpretato e applicato dalla Commissione quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 19.1 del bando) e agli “obblighi dell’appaltatore” (art. 21.1 del CSA); 4) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione dell’appalto in capo alla società ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico; nonché in via di estremo subordine per l’annullamento dell’intera procedura di gara. B) Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 20.1.2026: per l’annullamento 5) della comunicazione ex art. 90 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 ricevuta a mezzo pec in data 15 gennaio 2026 relativa all’avvenuta sottoscrizione del contratto oggetto del presente contezioso con l’ATI controinteressata, nonché del relativo contratto seppure allo stato non noto e non allegato alla predetta comunicazione; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione dell’appalto in capo alla società ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto per la demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico, verbali di gara, lex specialis e comunicazione di intervenuta stipulazione del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione al costituendo RTI controinteressato, deducendo, con il primo motivo, l'illegittimità del sub-criterio relativo alla certificazione della parità di genere e l'erronea attribuzione del relativo punteggio, sostenendo che il punteggio premiale avrebbe dovuto spettare soltanto ai raggruppamenti in cui tutte le imprese possedessero la certificazione, o comunque avrebbe dovuto essere differenziato. Con il secondo motivo ha contestato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche sui sub-criteri relativi alle finiture interne e agli impianti tecnologici, lamentando la sottovalutazione delle proprie proposte migliorative, tra cui materiali ad alte prestazioni, una UTA centralizzata con maggiore portata, soluzioni per la qualità dell'aria, minori emissioni acustiche, maggiore manutenibilità e la fornitura di un ascensore efficiente e accessibile. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'intera gara per la presunta mancata previsione dell'ascensore nel progetto esecutivo, nel bando e nel capitolato, in violazione delle norme sulla progettazione, sull'accessibilità degli edifici scolastici e sul superamento delle barriere architettoniche. Dopo la stipulazione del contratto, ha proposto motivi aggiunti contro la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione e contro il contratto, riproponendo i vizi già dedotti in via derivata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e, per illegittimità derivata, anche i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la clausola del disciplinare che consentiva di attribuire il punteggio premiale per la certificazione della parità di genere anche quando la certificazione fosse posseduta da una sola impresa del RTI. L'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 non impone infatti il possesso della certificazione da parte di tutti i componenti, trattandosi di criterio premiale e non di requisito generale di partecipazione. La clausola è inoltre coerente con la funzione pro-concorrenziale del raggruppamento e non penalizza l'impresa certificata per il solo fatto di partecipare in RTI. Poiché la lex specialis non prevedeva gradazioni del punteggio, era legittima l'attribuzione dello stesso punteggio ai raggruppamenti in cui la certificazione fosse posseduta da una o più imprese. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ribadito che la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Le censure della ricorrente proponevano una valutazione alternativa e parcellizzata dei singoli elementi delle offerte, senza dimostrare errori macroscopici o sproporzioni evidenti. I sub-criteri 1a e 1c richiedevano una valutazione complessiva e sintetica di una pluralità di elementi; la Commissione aveva attribuito alla ricorrente punteggi comunque positivi e aveva considerato anche le migliorie offerte dal RTI aggiudicatario. Non sussisteva quindi un obbligo di attribuire uno specifico punteggio autonomo alla fornitura dell'ascensore. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso che la gara omettesse l'ascensore. La relazione tecnica allegata al progetto esecutivo prevedeva espressamente un ascensore per collegare tutti i piani, con indicazione delle dimensioni della cabina e della porta; gli elaborati progettuali contemplavano inoltre le opere strutturali, elettriche e antincendio necessarie. Il CSA richiamava il progetto e i relativi allegati, imponeva la realizzazione di tutte le opere tecnicamente indispensabili alla funzionalità e completezza dell'opera a corpo e prescriveva la produzione del certificato di collaudo degli ascensori. La mancata menzione espressa della macchina elevatrice nel bando o in alcune parti del CSA non determinava pertanto l'illegittimità della procedura, poiché la lex specialis doveva essere letta unitariamente e integrata dagli elaborati progettuali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
I documenti di gara […] indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. […] Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
La disposizione introduce un criterio premiale e non un requisito generale di partecipazione; pertanto, in un RTI, il punteggio può essere riconosciuto anche quando la certificazione sia posseduta da una sola impresa, se la lex specialis non prevede diversamente.
Il principio del risultato non è violato quando l'opera, letta alla luce dell'intera documentazione di gara, risulta progettata e affidata in modo da garantirne funzionalità, completezza e accessibilità.
La progettazione deve assicurare, tra l'altro, l'accessibilità e l'adattabilità secondo la normativa sulle barriere architettoniche; nel caso esaminato tale obbligo risultava soddisfatto dagli elaborati progettuali che prevedevano l'ascensore.
art. 39, Allegato I.7, d.lgs. 36/2023
Le verifiche della documentazione progettuale riguardano anche funzionalità, fruibilità e superamento delle barriere architettoniche; la previsione dell'ascensore nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali era sufficiente a soddisfare tali esigenze.
Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione
L'obbligo di accessibilità degli edifici scolastici era rispettato poiché la documentazione progettuale prevedeva un ascensore collegante tutti i piani.
art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha invocato con riferimento alla non suddivisione dell'appalto in lotti, ma il TAR ha ritenuto infondata la censura principale senza fondare su tale disposizione una specifica statuizione autonoma.
art. 21.3 CSA
Obbligo di allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati e il certificato di collaudo degli ascensori
La clausola conferma che l'ascensore rientra nelle prestazioni necessarie alla completa realizzazione dell'opera.
art. 22.7 CSA
L'appaltatore è tenuto perciò ad eseguire tutti i lavori necessari a rendere l'opera completa di tutti i particolari finiti a regola d'arte e funzionanti
Nell'appalto a corpo sono comprese anche le lavorazioni e forniture tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità e completezza dell'opera, anche se non dettagliate in ogni loro particolare.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di appalti; la sentenza ha definito il giudizio nel merito.
Massime di principio
- Il punteggio premiale previsto dall'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 per la certificazione della parità di genere non costituisce un requisito generale di partecipazione e, in caso di RTI, può essere riconosciuto quando la certificazione sia posseduta anche da una sola impresa del raggruppamento, salvo diversa previsione della lex specialis.
- La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o criteri non trasparenti e intellegibili; non è consentito sostituire alla valutazione complessiva della commissione una valutazione alternativa e parcellizzata del concorrente.
- Quando un sub-criterio richiede la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, la commissione non è tenuta ad attribuire un punteggio autonomo a ogni singola miglioria, se la lex specialis non lo impone; la singola proposta confluisce nella valutazione sintetica dell'offerta.
- La lex specialis di una gara deve essere interpretata unitariamente, comprendendo bando, disciplinare, capitolato, progetto esecutivo e relativi allegati, quando tali documenti siano reciprocamente richiamati e non sussista un contrasto insanabile.
- In un appalto a corpo, l'obbligo dell'appaltatore di realizzare tutte le opere tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera può comprendere anche una fornitura non espressamente menzionata in ogni documento descrittivo, purché essa sia prevista o ricavabile dagli elaborati progettuali e necessaria secondo la regola dell'arte.
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