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Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE – Area Interventi Diretti Municipi 1-4, prot. -OMISSIS- con ad oggetto “Diniego all’accoglimento dell’istanza di rimborso presentata dalla Società -OMISSIS- del 11/10/2024 P.G. -OMISSIS-/2024” notificato alla -OMISSIS- a mezzo pec in pari data, sia nella parte in cui è stata diniegata l’istanza di rimborso, sia nella parte in cui è stato chiesto il conguaglio del contributo di costruzione e il conguaglio della monetizzazione delle aree a standard; - della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 del Comune di Milano – Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE – Area Interventi Diretti Municipi 1-4, prot. -OMISSIS-.; - ove occorra e per quanto di ragione, della Disposizione di Servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 3 del 13/3/2024, avente ad oggetto la “costituzione gruppo di lavoro in attuazione della deliberazione di G.C. n. 199 del 23/02/2024”; - ove occorra e per quanto di ragione, della Disposizione di Servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 4 del 20/3/2024, avente ad oggetto l’“attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23/02/2024 – Punto 2 del dispositivo”; e per l’accertamento - del diritto alla restituzione della maggior somma corrisposta sine titulo dall’Operatore a titolo di contributo di costruzione e di monetizzazione delle aree a standard; - della non debenza del conguaglio del contributo di costruzione e della monetizzazione delle aree a standard richieste dalla Amministrazione con i provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202504982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di rimborso di somme versate a titolo di contributo di costruzione e monetizzazione delle aree a standard, con contestuale richiesta di conguaglio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale che ha negato il rimborso richiesto e, contestualmente, ha richiesto il conguaglio del contributo di costruzione e della monetizzazione delle aree a standard. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e, in via subordinata, due disposizioni di servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla restituzione delle maggiori somme asseritamente corrisposte sine titulo e della non debenza dei conguagli richiesti dall’amministrazione, formulando domanda cautelare di sospensione.

La decisione

Il TAR, in sede cautelare e con cognizione sommaria, ha ritenuto che le questioni sollevate in relazione al diniego di rimborso e alla richiesta di conguaglio del contributo di costruzione e della monetizzazione delle aree a standard richiedano un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre svolto una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, attribuendo rilievo all’ammontare degli oneri di monetizzazione richiesti, e ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento nella sola parte relativa alla richiesta dei conguagli. La sospensione è subordinata alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di una cauzione pari alle somme complessivamente richieste, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta; la mancata prestazione determina automaticamente la perdita di efficacia della misura. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria e del bilanciamento degli interessi, il giudice ha sospeso parzialmente l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, anch’essa impugnata dalla ricorrente; l’ordinanza non ne definisce la legittimità nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni sostanziali relative alla legittimità di un diniego di rimborso e di una richiesta di conguaglio richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accordare la sospensione interinale riservando lo scrutinio definitivo alla fase di merito.
  • La decisione cautelare deve essere adottata mediante comparazione degli interessi contrapposti; l’entità degli oneri economici richiesti dall’amministrazione può costituire elemento rilevante per ravvisare il periculum in mora.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia di una richiesta economica dell’amministrazione può essere subordinata, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., alla prestazione di una cauzione di importo corrispondente alle somme richieste, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
  • La mancata prestazione della cauzione entro il termine fissato dal giudice comporta l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare condizionata.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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