Cassazione Penale, Sentenza n. 12189/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Veronica Maniaci era stata condannata dal Tribunale di Patti per il reato di cui all'art. 660 c.p. (molestie) a seguito di plurimi episodi di molestia e ingiurie verso la vicina Giuseppina Svelti, tra cui l'apertura di una "secchiata" di acqua sporca dal balcone e ripetuti epiteti offensivi (es. "lorda e bastarda"). In Cassazione la difesa ha impugnato la sentenza sostenendo: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione del fatto, che a suo avviso sarebbe più correttamente riconducibile all'art. 674 c.p.; (2) inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 522 c.p.p.); (3) mancata valutazione, anche in via subordinata, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (4) carenza di motivazione sulla condanna alle spese in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente qualificato la condotta come molestia ex art. 660 c.p., avendo riguardo non solo alla "secchiata" ma alla reiterazione di ingiurie e comportamenti molesti, e richiamando la differenza di tutela tra art. 660 (tranquillità pubblica, richiede petulanza o altro biasimevole motivo) e art. 674 (polizia di sicurezza, diversa fattispecie). Ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità per la pluralità e reiterazione degli episodi e quindi non ha dovuto fornire motivazione separata su questo punto. Ha giudicato inammissibile per genericità il motivo sulla motivazione delle spese civili, osservando che il giudice può attenersi ai valori medi della tabella del D.M. n. 55/2014 senza motivazione specifica. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna (ammenda di 300,00 euro) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rilevato come norma che tutela la tranquillità pubblica contro molestie reiterate. La Corte ha interpretato la fattispecie come correttamente applicabile al caso per la presenza di più episodi molesti e di ingiurie.
Richiamata dalla ricorrente come possibile qualificazione alternativa (getto d'acqua), ma la Corte ha distinto la tutela di polizia di sicurezza dell'art. 674 dalla tutela della tranquillità pubblica dell'art. 660, osservando che l'art. 674 non richiede "petulanza" come elemento e tutela interessi diversi.
Richiamato dalla difesa per contestare la correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la censura, avendo l'imputazione riguardato reiterati atti offensivi e molesti, correttamente valutati in sentenza.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse compatibile con tale beneficio quando la condotta è reiterata (più episodi), per cui la richiesta non poteva trovare accoglimento.
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (allegato - tabelle per liquidazione spese)
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese in favore della parte civile; la Corte ha affermato che il giudice non è tenuto a motivare specificamente quando si attenga ai valori medi indicati dalla tabella.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata solo in relazione alla presentazione scritta della requisitoria del Procuratore generale (forma di deposito delle conclusioni), senza incidenza sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La distinzione tra art. 660 c.p. e art. 674 c.p. va valutata sulla base degli interessi tutelati: l'art. 660 tutela la tranquillità pubblica e richiede elementi di petulanza o altro biasimevole motivo quando sussistono molestie reiterate; l'art. 674 tutela l'ordine di polizia e non richiede tale elemento.
- La reiterazione di condotte offensive o moleste riduce la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis), anche se singoli episodi potrebbero apparire di minima gravità.
- Per qualificare correttamente la fattispecie è necessario considerare l'insieme del contesto probatorio (dichiarazioni della persona offesa, testi, e prove oggettive come video): un episodio isolato può avere qualificazione diversa rispetto a una condotta ripetuta.
- La censura sul mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede una chiara dimostrazione che la sentenza abbia deciso su fatti o modalità non contemplate nell'imputazione; la mera proposta di diversa qualificazione giuridica non è sufficiente se i fatti accertati rientrano nell'imputazione originaria.
- Le doglianze generiche circa la motivazione della liquidazione delle spese civili sono inammissibili se non indicano specifiche violazioni delle tabelle o errori concreti: il giudice può adottare i valori medi del D.M. n. 55/2014 senza motivazione puntuale.
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