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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34259/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pedretti, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Rodengo Saiano, eseguì un sopralluogo presso il cantiere di ampliamento del centro commerciale "Franciacorta outlet village" e, in accordo con il sindaco Andreoli, prospettò al direttore dell'outlet la possibilità di sospendere i lavori qualora la Franciacorta Retail s.p.a. non avesse tenuto indenne il Comune dalle pretese economiche avanzate dalla Primavera s.p.a. in un contenzioso arbitrale relativo alla locazione dei locali del MUSIL. Pochi giorni dopo la società transisse con la Primavera versando 175.000 euro. Il ricorso contestava: 1) la utilizzazione in parte narrativa di dichiarazioni rese da Pedretti come testimone; 2) l'insussistenza di prove che dimostrassero la consapevolezza e la volontarietà di Pedretti nell'esecuzione del disegno del sindaco; 3) l'erronea qualificazione della prestazione transattiva come indebitamente richiesta, sustendendo la sussistenza di obblighi contrattuali della Franciacorta; 4) la mancanza di utilità per l'imputato e l'assenza di dolo, nonché che l'azione fosse nell'interesse pubblico a tutela del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi atteso che: le dichiarazioni rese prima dell'assunzione della qualità di indagato non sono state utilizzate come prova a carico in maniera decisiva; la valutazione probatoria della Corte d'appello, fondata anche su conversazioni registrate del sindaco e sulle reazioni del direttore dell'outlet, giustifica logicamente la conclusione che il sopralluogo fosse strumentale e che Pedretti ne fosse consapevole e braccio operativo; l'esistenza o meno di un obbligo contrattuale della Franciacorta è irrilevante, perché l'art. 319-quater punisce le modalità indebite della richiesta e della realizzazione della prestazione; non è necessario che il vantaggio fosse diretto all'agente né che il pagamento fosse illegittimo oggettivamente, bastando che la pressione autoritativa sia stata usata strumentalmente per ottenere la prestazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 319-quater c.p.

    La norma punisce l'induzione indebita avanti a se del pubblico ufficiale: il carattere 'indebito' si riferisce alle modalità della richiesta e alla strumentalità dell'esercizio dei poteri autoritativi, non necessariamente all'illiceità oggettiva della pretesa avanzata; la prestazione può essere data in favore di un terzo

  • art. 63 c.p.p.

    Richiamata con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di testimone prima dell'acquisizione dello status di indagato; la Corte ha ritenuto che quelle dichiarazioni non siano state usate come prova decisiva a carico

  • Sez. 6, n. 27444 del 01/02/2011 (Cantò)

    Principio secondo cui il termine 'indebitamente' qualifica le modalità e la strumentalità della richiesta anche se l'oggetto della pretesa non sia oggettivamente illecita

  • Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021 (Schirinzi)

    Conferma l'interpretazione sulla natura dell'induzione indebita in ipotesi analoghe

  • Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)

    Individua nella volontà del privato di evitare un danno antigiuridico o di conseguire un vantaggio indebito il criterio distintivo rispetto alla concussione; utile per la valutazione dell'entità dell'offesa in casi di pressione autoritativa

Massime di principio

  • Per l'integrazione dell'art. 319-quater non è necessario che la pretesa avanzata dal pubblico ufficiale sia oggettivamente illecita: rileva che l'esercizio dei poteri sia stato strumentale e idoneo a costringere il privato alla prestazione
  • La prestazione può essere effettuata in favore di un terzo e l'assenza di un vantaggio personale diretto per l'agente non esclude la responsabilità
  • Prove dichiarative, conversazioni registrate e il comportamento successivo del privato (es. pagamento o adeguamento senza attendere esiti formali) possono legittimamente consentire inferenze sulla volontà induttiva del pubblico ufficiale
  • L'utilizzo, a fini illeciti, di poteri autoritativi 'minacciosi' o strumentali costituisce elemento centrale: non conta tanto la possibile efficacia immediata del singolo atto (es. un sopralluogo), quanto la sua funzione intimidatoria nel quadro complessivo
  • Le contestazioni procedurali sulla utilizzabilità di dichiarazioni rese prima dell'assunzione di qualità di indagato richiedono di dimostrare che quelle dichiarazioni siano state decisive per la decisione (prova di resistenza), altrimenti il motivo è destinato a essere rigettato
  • La mancanza di un'azione penale o di imputazione nei confronti di tutti i potenziali corresponsabili non annulla la responsabilità di chi abbia avuto ruolo esecutivo nella condotta illecita

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